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Ordinanza — n. 33395/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax appeal after taxpayer withdraws case, leaving costs to be shared equally.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33395/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Stralciato / Transazione (Settled)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court declared the tax appeal extinguished following a formal withdrawal by the Agency of Revenue. The taxpayer had challenged a provincial court's decision regarding the reclassification of a lease as a surface right concession, arguing the lower court failed to provide sufficient reasoning and misapplied civil code provisions. The court ruled that the withdrawal was ritual and valid, resulting in the termination of proceedings and the compensation of litigation costs between the parties.

Regesto Legislator

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Art. 391 c.p.c.; Art. 360 c.p.c.: When a party withdraws a cassation appeal, the proceedings are extinguished and litigation costs are compensated between the parties.

Parole chiave

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withdrawal of appeal extinction of proceedings litigation costs compensation tax reclassification surface right concession civil procedure code ritual withdrawal indennità di prima sistemazione

Disposizioni normative citate

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Art. 391 c.p.c.
Pertanto, deve trovare applicazione l'art. 391 cod.
Art. 360, primo comma, n. 3) c.p.c.
131/1986, in relazione all’art. 360, primo comma, n.
Art. 20 dPR n. 131/1986
Art. 52 dPR n. 131/1986
Artt. 20, 952, 953, 1322, 1571, 1576, 1587, 1590 e 1615 cod. civ.
art. 391 cod. proc. civ
Pertanto, deve trovare applicazione l'art. 391 cod. proc. civ.
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Testo completo

ato la seguente ORDINANZA sulricorso 498 / 20 2 0 propost i da: Agenzia delle Entrate (C.F.: 06363391001), in pe rsona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (C.F.:80224030587) e presso la stessa domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12; -ricorrente - contro TERNA - RETE ELETTRICA NAZIONALE S.P.A. ( C.F.: 05779661007 ) , con sede in Roma, al Viale Egidio Galbani n. 70, in persona del procuratore pro temporeNicoletta Buonomo (giusta procura per Notaio Marco De Luca del 16 gennaio 2019, rep. 44.317, racc. 25.385), rappresentata e difesa , in virtù di mandato speciale a margine del controricorso,dagli Avv.ti Giuseppe Russo Corvace (C.F.:

RSS GPP 50D13 L049X ; PEC : Avviso liquidazione imposte di registro ed ipocatastale – Riqualificazione del contratto come cessione di ramo d’azienda russocorvace@cert.virtax.it),Marco Emma (C.F.: MME MRC 77C11 G273M ; PEC: emma@cen.virtax.it) e Laura Trimarchi (C.F.: TRM LRA 74D60 H501T; PEC: trimarchi@cert.virtax.it), ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, alla Via della Consulta n. 1/B (fax:06/3244940); -controricorrente – - avverso l a sente nza n. 6518 / 20 20 emessa d a l la C TR del Lazio in data 27/09/2018 e non notif icata ; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Dott.

Andrea Penta. Rilevato che 1. La TERNA –Rete Elettrica Nazionale s.p.a. proponeva ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma avverso un avviso di liquidazione con il quale era stato riqualificato in concessione di diritto reale di superficie un contratto di locazione di un terreno per installare un impianto fotovoltaico, liquidando le maggiori imposte di registro, ipotecaria e catastale.

2. La CTP accoglieva parzialmente il ricorso.

3. Sull’impugnazione dell’Ufficio, la CTR Lazio rigettava il gravame, affermando, in via preliminare, che l’avviso di liquidazione impugnato si limitava a far riferimento all’applicazione dell’art. 20 Tur, senza alcuna indicazione delle ragioni che avevanodato origine all’accertamento (avendo l’Agenzia solo in sede contenziosa motivato tardivamente il provvedimento), e che il contratto era da qualificarsi come di locazione, dovendo il canone pagarsi con cadenza mensile ed avendo la clausola di devoluzionelo scopo di consentire all’ente di rientrare in qualsiasi momento nel possesso materiale del proprio terreno in considerazione dell’interesse pubblico (vale a dire, delle eventuali esigenze della rete elettrica nazionale), laddove il diritto reale avrebbecomportato una significativa compressione del diritto di proprietà sul fondo.

4. Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate sulla base di due motivi. La TERNA –Rete Elettrica Nazionale s.p.a. ha resistito con controricorso. Considerato che 1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 20 e 52 dPR n. 131/1986, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per aver la CTR ritenuto che l’avviso di liquidazione non contenesse alcuna indicazione in ordine alle ragioni che avevano dato origine all’accertamento.

2. Con il second o motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 20 dPR n. 131/1986, 952, 953, 1322, 1571, 1576, 1587, 1590 e 1615 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per non aver la CTR considerato che ilcontratto in esame aveva prodotto i tipici effetti giuridici della concessione di un diritto di superficie, estranei al tipo contrattuale di “affitto/locazione”.

3. Con nota del 3 novembre 2023 l’Agenzia delle Entrate, per il tramite dell’Avvocatura dello Stato, ha rinunciato a coltivare ilricorso, chiedendo la compensazione delle spese di lite, giusta adesione degli avvocati costituiti nell’interesse delle società resistenti, rilasciata in calce. Lacontroricorrente ha dichiarato di accettare la rinuncia. Gli atti di rinuncia e di accettazione sono stati sottoscrittianche dai rispettivi difensori. La rinuncia è rituale, ilche determina l'estinzione del processo. Pertanto, deve trovare applicazione l'art. 391 cod. proc. civ. In adesione all’accordo tra le parti, le spese del giudizio vanno compensate.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio; spese compensate. Cosìdec