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Ordinanza — n. 33392/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to procedural extinction via accelerated settlement agreement under new tax law provisions.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33392/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court declared the cassation appeal extinguished following the taxpayer's request to join an accelerated settlement procedure. The taxpayer submitted proof of payment and a request for case termination, triggering statutory provisions allowing for expedited resolution of pending disputes. Consequently, the Court ruled that the litigation was terminated with costs borne by the party who advanced them.

Regesto Legislator

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Art. 1, commi 197-201 della legge di conversione del D.L. 30 marzo 2023, n. 34; The court must declare a pending tax litigation extinguished when the taxpayer formally requests participation in an accelerated settlement procedure and provides requisite documentation, thereby terminating the judicial process regardless of the merits of the underlying appeal.

Parole chiave

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accelerated settlement procedure tax litigation extinction procedural termination taxpayer contribution cassation appeal dismissal canone del diritto di superficie nozione di concessione indennità di prima sistemazione

Disposizioni normative citate

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Art. 1, commi 197 e 198 della legge di conversione del D.L. 30 marzo 2023, n. 34
Ai sensi dell’art. 1, commi 197 e 198, della predetta legge, come modificato dall’art.
Art. 1, commi 200 e 201 della legge di conversione del D.L. 30 marzo 2023, n. 34
Ai sensi dell’art. 1, commi 197 e 198, della predetta legge, come modificato dall’art.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 35507/2019 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso lo studio dell’avvocato AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA CONSULTA, 1B, presso lo studio dell’avvocato TRIMARCHI LAURA (TRMLRA74D60H501T) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati EMMA MARCO (MMEMRC77C11G273M), RUSSO CORVACE GIUSEPPE (RSSGPP50D13L049X) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

ROMA n. 2477/2019 depositata il 18/04/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/11/2023 dal Consigliere ORONZO DE MASI. RITENUTO CHE L'Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale del Lazio ha respinto l’appello erariale e confermato la decisione della Commissione tributaria provinciale di Roma che aveva accolto il ricorso proposto da Terna - Rete Elettrica Nazionale S.p.A. contro l'avviso con il quale erano state liquidate le imposte di registro, ipotecaria e catastale, in relazione all'atto stipulato dalla società con Rete Rinnovabile s.r.l. (“affittuaria”), definito come contratto di affitto, relativo ad un terreno di proprietà di Terna - Rete Elettrica Nazionale S.p.A. (“concedente”) e destinato alla costruzione, da parte Rete Rinnovabile, di un impianto fotovoltaico, riqualificato dall'Ufficio come contratto di concessione di diritto reale di superficie.

La società contribuente ha depositato controricorsoe memoria. CONSIDERATO CHE Con il motivo di ricorso l'Agenzia delle entrate lamenta, in relazione agli artt. 360, comma I, n.3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 20 d.P.R. n.131del 1986, 952, 953, 1322, 1571, 1576, 1587, 1590 e 1615 cod. civ., per avere erroneamente la CTR non considerato le consistenti anomalie riscontrabili nell’atto sottoposto a tassazione rispetto alla causa tipica del contratto di affitto/locazione. In via preliminare, ilcontribuente, a corredo dell’istanza di declaratoria di estinzione del giudizio, ha depositato copia delladomanda di definizione inviat a all’amministrazione con relative comunicazioni di avvenuto ricevimento, in riferimento al ricorsoodierno e copia della quietanza di pagamento della prima rata.

Ai sensi dell’art. 1, commi 197 e 198, della predetta legge, come modificato dall’art. 20, comma 1, lett. c), d. l. 30 marzo 2023, n. 34, il contribuente che intende aderire alla definizione agevolata delle controversie pendenti ha l’onere di depositare, entro il 10 ottobre 2023, e, in tal caso, ai sensi dei commi 200 e 201 dell’art.1 cit., «L'eventuale diniego della definizione agevolata deve essere notificato entro il 31 luglio 2024 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dalla notificazione del medesimo dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia.

Nel caso in cui la definizione della controversia è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata dal contribuente unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest'ultimo ovvero dalla controparte nel medesimo termine» (comma 200); (comma 201). Pertanto,deve dichiararsi l’estinzione del giudizio con spese a carico di chi le ha anticipate.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio. Le spese di lite restano a carico della parte che le ha anticipate. Così deciso nella camera di consiglio della sezio