Italian court dismisses tax appeal as moot due to full payment and prior settlement agreement.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the tax appeal inadmissible because the underlying dispute had become moot. The appellant demonstrated that the tax debt was fully satisfied through partial relief and installment payments, with the municipality aware of the complete payment. Consequently, the court ruled that no further judicial interest existed to continue the proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 3 c.p.c.; Art. 380-bis c.p.c.: An appeal is inadmissible if the subject matter of the dispute has ceased to exist due to the full satisfaction of the claim or a subsequent settlement.
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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23382/2017R.G. proposto da Corbo Gioacchino Carmelo, rappresentato e difeso dall’Avv. Salvatore Lo Giudice, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. Gianluca Moncada,in Roma, via Arno, n. 38 –ricorrente – contro Comune di Canicattì, in persona del sindaco pt.,rappresentato e difes o dall’Avv. Loredana Vaccaro, elettivamente domiciliato presso la Corte di Cassazione –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributariaregionale della Sicilia, n.646/9/17 depositata il 23 febbraio 2017 ;
Udita la relazione svolta nella camera di consigliodel 6 novembre2023 dal Consigliere Stefania Billi. RITENUTO CHE Oggetto: Ici la controversia ha ad oggetto l’impugnazione avverso due avvis i di accertamento riguardante l’ICI (n. 2928 per gli anni dal 2004 al 2007) per il valore complessivo di € 635,00; la CTPha rigettato il ricorso; la CTRha confermato la pronuncia di primo grado , per quanto rileva nella presente sede,sulla base delle seguenti motivazioni : - la notificazione affidata ad un’agenzia privata di recapito non è idonea al perfezionamento del procedimento notificatorio, in quanto non conforme alle formalità prescritte dell’art. 140 cod. proc. civ. - nel caso di specie, tuttavia, la dedotta inesistenza della notifica non sortisce effetti, né sostanziali, né processuali, inquanto non è legata alla contestazione di preclusioni o decadenze; ne consegue che il ricorso è ammissibile, in quanto il contribuente ha ricevuto la notifica a luiconsegnata personalmente, come da avviso di ricevimento prodotto in giudizio; il ricorrente propone ricorso fondato su un motivo e d e posita memoria, il controricorrente si costituisce con controricorso.
CONSIDERATO CHE 1. Con l’unico motivo di impugnazione il ricorrente lamenta , in relazione all’art. 360, primo comma, n um . 3 , c od. p roc . c iv . , la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1, 4, e 5 del d.lgs. 22 luglio 1999, n. 261 e dell’art. 156 cod. proc. civ.Si duole che la sentenza impugnata, pur avendo esattamente specificato il corretto principio regolatore della fattispecie, abbia, tuttavia, affermatola sanatoria del procedimento notificatorio.
2. Deve preliminarmente essere esaminata l’istanza di dichiarazione di ce ssaz ione della materia del contendere pro posta dal ricorrente con la memoria exart. 380-bis cod. proc . civ. In essa il ricorrente rappresenta e dimostra con documenti allegati all’istanza di avere ottenuto in corsodi causa lo sgravio parziale delle somme pretese e di avere ottenuto l’accoglimento dell’istanza di pagamento ratealedel residuo, in particolare6 rate di € 110,60 e le altre cinque di € 1009, 34 ciascuna). Deduce, tuttavia, di avere la prova del pagamento disolo quattro delle predette rate, per essere trascorsi 11 anni dal pagamento, evidenziando che, in ogni modo , il Comune di Canicattì è perfettamente a conoscenza dell’integrale pagamento.
Invoca,in subordine, l’applicazione dell’art. 4, comma 1, del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, «secondo il quale il singolo ruolo esattoriale affidato alla riscossione entro il 31/12/2010, di importo inferiore ad euro mille, è stato annullato entro il 31/12/2018, fermo restando che il totale complessivo pagato e documentato con i bollettini postali (€ 437,32) risulta essere maggiore dell’importo residuo dovuto, al netto dello sgravio (€ 629,28-341,80=287,48)».
3. Da quanto esposto i l ricorso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse alla prosecuzione del giudizio. Le spese restano compensate tra le parti, tenuto conto della documentazione prodotta da cui si evince il soddisfacimento dell’intera pretesa impositiva. Quest’ultima evenienza esclude, altresì,la sussistenza dei presupposti per la debenza, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdell’art. 13 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, come modificato dalla l.24 dicembre 2012, n. 228.
P.Q.M.
La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso.Spese del g