Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 33357/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to non-filing by unrepresented party, triggering automatic withdrawal under civil procedure code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33357/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court declared the cassation appeal extinguished because the unrepresented appellant failed to file the document within the required timeframe. Although the opposing tax agency filed a proposal for accelerated dismissal citing the appellant's absence, no formal request for a decision was ever submitted by the appellant. Consequently, the Court applied the statutory rule that silence after forty days constitutes a renunciation of the appeal, leading to the termination of the proceedings and an order for the appellant to pay the costs.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 380-bis, comma 2, cod. proc. civ.; Art. 391, cod. proc. civ.: When an unrepresented appellant fails to file the cassation appeal within the prescribed period or to request a decision after the opposing party's proposal for dismissal, the appeal is deemed withdrawn and the proceedings extinguished.

Parole chiave

Generato dall'IA
unrepresented appellant automatic withdrawal silence as renunciation extinguishment of proceedings tax cassation appeal ricupero d'imposta sospensione della riscossione fiscale contenzioso tributario

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 380-bis, comma 2, cod. proc. civ.
è stata depositata dal Consigliere Delegato proposta di definizione accelerata per improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod.
Art. 391, cod. proc. civ.
civ., il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
art. 380-bis cod. proc. civ
è stata depositata dal Consigliere Delegato proposta di definizione accelerata per improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.
art. 391 cod. proc. civ
civ., il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ., con condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese processuali che vanno liquidate come in dispositivo;
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.1485/2023 R.G. proposto da : CHICCHINA SCHIPANI -Ricorrente non costituita- Contro AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE, elettivamente domiciliatain ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATOche l a rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. della CALABRIA n. 850/2022depositata il 17/03/2022 ; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/10/2023dal Consigliere FABIO DI PISA; RILEVATO CHE 1. Chicchina Schipani ha impugnato innanzi a questa Corte, sulla base di due motivi, la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell’Umbria n. 113/02/2022, depositata il 17/03/2022 e non notificata;

2. ADER -Agenzia delle Entrate - Riscossione (già Equitalia Servizi di Riscossione S.p.A.) si è costituita in giudizio mediante controricorso; CONSIDERATO CHE 1. il ricorso, non depositato dalla ricorrente, è stato iscritto a ruolo da ADER -Agenzia delle Entrate - Riscossione; 2. è stata depositata dal Consigliere Delegato proposta di definizione accelerata per improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ. (ricorrente non costituito);

3. risulta trascorso il termine di quaranta giorni senza che sia pervenuta richiesta di decisione del ricorso;

4. ne discende che, a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ., il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ., con condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese processuali che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

la Corte dichiara estinto il processo; condanna Chicchina Schipani alla rifusione delle spese del presente giudizio di legittimità, in favore della controricorrente, liquidandole nella misura di euro 2.800,00 per compensi, oltre a spese prenotate a debito; Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Tributaria in data 18 ottobre 2023 Il Presidente (Oronzo De Masi)