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Ordinanza — n. 33330/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax appeal claiming appellate court made factual errors in evaluating expert testimony.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33330/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court rejected the taxpayer's cassation appeal challenging the Regional Tax Commission's confirmation of tax assessments. The taxpayer argued the appellate court committed a factual error by misinterpreting expert witness findings and failing to value submitted evidence. The court held that such errors in evaluating proof do not constitute 'factual errors' under Article 395 of the Civil Procedure Code and fall outside the scope of revocation proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 395, comma 1, n. 4 c.p.c.; Art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.: Errors in the appreciation or incongruous evaluation of probative results do not constitute factual errors under Article 395, n. 4, and cannot support a revocation appeal.

Parole chiave

Generato dall'IA
tax appeal revocation factual error standard expert testimony evaluation appellate court discretion civil procedure code tax assessment confirmation proof appraisal error errore di calcolo

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 395, comma 1, n. 4 c.p.c.
Il giudice d'appello ha evidenziato l'insussistenza, nella specie, di un errore di fatto riconducibile nel paradigma dell'art. 395 n.
Art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Con il motivo di ricorso si lamenta l'omesso esame, i sensi dell'art. 360, comma 1, n.
Art. 111, comma 6, Cost.
Art. 54, d.l. n. 83 del 2012
5, CPC, disposta dall'art. 54 del d.l.
Art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 27197 del 2011
Cass. n. 331 del 2020
Cass. n. 7090 del 2022
Cass. n. 22598 del 2018
Cass. n. 22598 del 2018).
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.28590/2017 R.G. proposto da : LOMBARDO FRANCESCO CESARE, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato VERDERICO NICOLA (VRDNCL64H21F400M) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI ROMA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso lo studio dell’avvocato AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE MESSINA -intimato- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST.

MESSINA n. 1974/2016depositata il 19/05/2016 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/11/2023 dal Consigliere SALVATORE LEUZZI. Fatti di causa. Con avviso di accertamento notificato il 12 luglio 2003, sul presupposto di un processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza di Milazzo, l'Agenzia delle Entrate contestava al contribuente, in relazione all'anno d'imposta 1998, l'omessa contabilizzazione di ricavi e l'utilizzazione nella dichiarazione fiscale di fatture di acquisto correlate a operazioni commerciali mai avvenute.

Per l'effetto l'erario accertava un maggior reddito d'impresa in capo all'imprenditore, con conseguente recupero delle più elevate II.DD. dovute; veniva, altresì, ripreso il più cospicuo importo dovuto a fini IVA, per l'illegittima detrazione di costi fittizi mai sostenuti. La Commissione Tributaria Provinciale di Messina, accogliendo il ricorso del contribuente, annullava l'atto impositivo. La Commissione Tributaria Regionale della Sicilia accoglieva, per converso, il gravame erariale e confermava l'avviso di accertamento. Il contribuente impugnava la sentenza d'appello per revocazione, ritenendola frutto di un errore di fatto consistito in una deficitaria e incongrua valutazione delle risultanze della CTU disposta in prime cure, da cui era derivato un errore nella percezione delle prove dei fatti di causa.

La Commissione Tributaria Regionale ha dichiarato con sentenza l’inammissibilità del ricorso per revocazione. Il ricorso per cassazione del contribuente avverso la sentenza in parola è affidato ad un solo motivo. Resiste con controricorso l'Agenzia delle Entrate. Ragioni della decisione. Con il motivo di ricorso si lamenta l'omesso esame, i sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti per avere la commissione tributaria regionale erroneamente valutato le risultanze della CTU, ascrivendo al perito affermazioni e conclusioni non rispondenti al vero; il giudice d’appello avrebbe, inoltre, erroneamente ritenuto il mancato adempimento da parte del contribuente dei propri oneri probatori, anche in tal caso a cagione di una mancata ed erronea percezione degli atti del giudizio, non essendo state valorizzate le evidenze emergenti dai rapporti sintetici depositati dall'imprenditore con conseguente errore di fatto o di valutazione obiettiva delle risultanze probatorie esistenti in atti.

Il motivo è inammissibile. La doglianza traligna dal modello tipico dell’art. 360, n. 5, c.p.c., per risolversi nella richiesta al giudice di una rivisitazione sostanziale del merito della controversia, onde ottenerne una più appagante ricostruzione. Il giudice d'appello ha evidenziato l'insussistenza, nella specie, di un errore di fatto riconducibile nel paradigma dell'art. 395 n. 4 c.p.c., escludendo constasse una percezione incongrua o una svista materiale idonea a condurre il giudice a supporre l'esistenza di circostanze non vere o incontestabilmente escluse in base agli atti e ai documenti di causa.

Per converso, la Commissione Tributaria Regionale ha accertato l’idoneità delle risultanze istruttorie in atti a condurre il collegio decidente alle statuizioni in concreto adottate. Al giudice di merito, d’altronde, “spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l'attendibilità e la concludenza e discegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando cosìliberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi diprova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge ” (Cass. n. 27197 del 2011;

Cass. n. 331 del 2020). L'errato apprezzamento o l’incongrua valutazione di una risultanza probatoria verte in un ambito estraneo a quello dell'errore revocatorio, non essendo suscettibile di essere considerato alla stregua di un "fatto" ai sensi dell'art.395, comma 1, n. 4, c.p.c., potendo al più tradursi in un "error in procedendo" ovvero "in iudicando", di per sé insuscettibili di sorreggere il ricorso per revocazione della sentenza, dovendo essere denunciati – come condivisibilmente chiarito dalla Commissione Tributaria Regionale – con ricorso per cassazione.

La motivazione resa dai giudici d’appello non scende al di sotto della soglia del c.d. “minimo costituzionale”, giovando richiamare l’orientamento di questa Corte in base al quale “In seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, CPC, disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza dellamotivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sullamotivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., che viene violato qualora lamotivazione sia totalmente mancante o meramenteapparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconcilianti, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali” (Cass. n. 7090 del 2022;

Cass. n. 22598 del 2018). Il ricorso va, in ultima analisi, rigettato. Le spese sono regolate dalla soccombenza nella misura espressa in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7500,00 per compensi ed agli accessori di legge , oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo