Italian tax court dismisses appeal as tax matter ceased due to adoption of simplified settlement procedure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the tax appeal extinguished because the taxpayer voluntarily adopted a simplified settlement procedure. The Revenue Agency requested the case's closure based on the regularity of this new definition under specific 2018 legislation. Consequently, the court ruled that no further judicial proceedings were necessary, terminating the dispute between the parties.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6 D.L. n. 119/2018; Art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002: When a tax dispute ceases due to the adoption of a simplified settlement procedure, the judicial process is declared extinguished and the double unified contribution is not payable.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
unciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 2 8816 /201 6 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difesa come per legge dall’avvocatura generale dello Stato con domicilio eletto in Roma, via dei Portoghesi n. 12 (PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it); - ricorr ente – Contro FIN.CAVE S.R.L. in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa in forza di procura speciale in atti dall’avv. AmedeoCentrone (PEC: amedeocentrone@pec.it ) , con domicilio eletto presso l’avv.
Andrea Graziani in Roma Piazzale Clodio n. 14 (PEC: andrea.graziani@ordineavvocatiroma.org) - controricorrente – Oggetto: cessazione materiadelcontendere Cons.Est. Roberto Succio - 2 avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell’Umbria n. 446 / 03 / 1 6 depositata in data 0 5 / 10 /201 6 , non notificata; Udita la relazione della causa svolt a nell’adunanza camerale del 10/11/2023d a l C onsigliere Roberto Succio ; Rilevatoe considerato che: - è in atti istanza di cessazione della materia del contendere con la quale l’Agenzia delle Entrate, alla luce della regolarità della domandadi definizione della controversia ai sensi dell’art. 6 del D.L. n. 119/2018, chiede l’estinzione del giudizio e la compensazionedelle spese; - pertanto, ai sensi del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018,il processo va dichiarato estinto, mentre le relative spese restanoa carico della parte che le ha anticipate; - stante l’estinzione del processo per cessazione della materia del contendere a seguito dell'adesione alla definizione agevolata, si dàatto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da partedella ricorrente, del c.d. "doppio contributo unificato" di cui all'art.13, comma 1 - quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 (Cass.Sez. 5^, 7 dicembre 2018, n. 31732;
Cass. Sez. 5^, 27 aprile 2020, n. 8184; Cass. Sez. 5^, 10 dicembre 2021, n. 39284); p.q.m.