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Ordinanza — n. 33322/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax agency appeal, ruling lower court failed to verify de minimis aid thresholds for earthquake relief.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33322/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the tax agency's appeal against a regional tribunal's decision granting a tax refund to a seismically affected taxpayer. The agency argued the lower court erred by failing to apply EU de minimis rules regarding state aid thresholds for the taxpayer's income activities. The court held that the lower court must concretely verify whether the individual benefit complies with de minimis regulations, specifically checking if the total aid over three years exceeded the allowable limit.

Regesto Legislator

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Art. 9, comma 17, l. n. 289 del 2002; Art. 2 e 3 del regolamento (CE) n. 1407/2013: The court of first instance must verify in concreto that state aid for natural disaster compensation complies with de minimis regulations, ensuring the total aid over three years does not exceed the threshold.

Parole chiave

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de minimis state aid earthquake tax relief natural disaster compensation EU state aid regulations tax refund eligibility three year aid limit lower court error rimborso dei contributi

Disposizioni normative citate

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Art. 9, comma 17, l. n. 289 del 2002
civ.,la violazione e/ofalsa applicazione dell’art. 9, comma 17, l. n. 289 del 2002, dell’art.
Art. 1, comma 665, l. n. 190 del 2014
289 del 2002, dell’art. 1, comma 665, l. n. 190 del 2014,degli artt.
Artt. 107 e 108 del T.F.U.E.
190 del 2014,degli artt. 107 e 108 del T.F.U.E. , dei principi stabilitinella decisione 5549 final del 14 agosto 2015 della Commissione europea, nonché del regolamento CE in tema di c.d.
Regolamento (CE) n. 1407/2013
Regolamento (CE) n. 717/2014
1407/2013 o dal regolamento (CE) n. 717/2014», ovvero dai regolamenti che prevedono gli aiuti c.d.
art. 112 cod. proc. civ
civ., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 cod.

Giurisprudenza citata

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Cass. 10/10/2022, n. 29503
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende; - r icorrente – contro BATTISTA GIOVANNI; - intimato – avverso la sentenza n. 1 1472 /4/2021 della Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezion e staccata di Siracusa, depositata i l 28 dicembre2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 2 6 settembre2023 dal Consigliere Antonio Francesco Esposito;

IRPEF –ILOR - RIMBORSOlette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Fulvio Troncone, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso. Rilevato che: Con la sentenza indicata in epigrafe, la Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata diSiracusa, rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la decisione di primo grado che aveva accolto il ricorso proposto da Giovanni Battista contro il silenzio rifiuto formatosisull’istanza di rimborso della quota pari al 90 per centodelle imposte versate per gli anni 1990 e 1991, richiesto dal contribuente, residentein una delle province colpite degli eventi sismici del dicembre 1990, ai sensi dell’art. 9, comma 17, l. n. 289 del 2002.

Avverso la suddetta sentenza l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi. Il contribuente è rimasto intimato. Considerato che:

1. Con il primo motivo l’Agenzia delle entrate denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.,la violazione e/ofalsa applicazione dell’art. 9, comma 17, l. n. 289 del 2002, dell’art. 1, comma 665, l. n. 190 del 2014,degli artt. 107 e 108 del T.F.U.E. , dei principi stabilitinella decisione 5549 final del 14 agosto 2015 della Commissione europea, nonché del regolamento CE in tema di c.d. de minimis; in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ.Sostiene la ricorrente che la CTR aveva errato nel riconoscere il diritto al rimborso, essendo il contribuente titolare di redditi di lavoro autonomo e di partecipazione, senza valutare la ricorrenza nella fattispecie dei presupposti per l’applicazione della regola de minimis.

2. Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.,la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697, primo comma, cod. civ. , per avere omesso i giudici di merito di verificare il fatto costitutivo della domanda di rimborso costituito dalla prova dei pagamenti effettuati dal contribuente.

3. I due motivi, esaminabili congiuntamente, sono fondati. 3.1. L’art. 138 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 individua i soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990 ammessi ai benefici ivi previsti facendo riferimento all'art. 3 dell'ordinanza del 21 dicembre 1990, n.2057. Quest’ultima, a propria volta, contempla tra i beneficiari delle agevolazioni i soggetti residenti nei Comuni interessati dal sisma (primo comma) ma anche i soggetti che svolgono nell’area di detti comuni la loro attività industriale, commerciale, artigiana ed agricola (secondo comma).

La Decisione della Commissione UE del 14/08/2015, C (2015) 5549 final, stabilisce all'art. 1 che «Le misure di aiuto di Stato in oggetto (L. 27 dicembre 2012, n. 289, art. 9, comma 17, e successive modifiche e integrazioni; L. 24 dicembre 2003, n. 350, art. 4, comma 90, e successive modifiche e integrazioni; L. 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 363, e successive modifiche e integrazioni; L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 1011, e successive modifiche e integrazioni; L. 24 dicembre 2007, n. 244, art. 2, comma 109, e successive modifiche e integrazioni;

D.L. 29 novembre 2008, n. 185, art. 6, colma 4-bis e 4-ter, e successive modifiche e integrazioni; L. 12 novembre 2011, n. 183, art. 33, comma 28, e successive modifiche e integrazioni; e tutti gli atti esecutivi pertinenti previsti dalle leggi sopracitate), che riducono tributi e contributi dovuti da imprese in aree colpite da calamit̀ naturali in Italia dal 1990 e cui l'Italia ha dato effetto in maniera illegale in violazione dell'art.108, Par. 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sono incompatibili con il mercato interno».La medesima decisione, tuttavia, ha fatta salva l'ipotesi in cui si tratti di un «aiuto individuale» che «al momento sua concessione, soddisfa le condizioni previste dal regolamento (CE) n. 1407/2013 o dal regolamento (CE) n. 717/2014», ovvero dai regolamenti che prevedono gli aiuti c.d. de minimis(art. 2 dec. cit.).

Ove, come nel caso di specie, sia pacifico lo svolgimento di un'attivit̀̀̀ economica da parte del contribuente, il giudice di merito ̀ tenuto a verificare in concreto che il beneficio individuale sia in linea con il regolamento de minimis applicabile (artt. 2 e 3 dec. cit.), «tenendo conto, in specie, che la regola, stabilendo una soglia di aiuto al di sotto della quale l’art. 92, n. 1, TFUE, può̀ considerarsi inapplicabile, costituisce un'eccezione alla generale disciplina relativa agli aiuti di Stato, sicché quando la soglia dell'irrilevanza dovesse essere superata, il beneficio deve essere negato nella sua interezza» (tra le più recenti,Cass. 10/10/2022, n. 29503) In difetto, il giudice di merito deve valutare la sussistenza delle condizioni che, secondo la ridetta decisione della Commissione UE, fanno ritenere comunque compatibili gli aiuti in esame con il mercato interno, ai sensi dell'art. 107, par. 2, lett. b), TFUE, ovvero che si tratti di «aiuti destinati a compensare i danni causati da una calamit̀ naturale» (§ 150, lett. b), dec. cit.), sempre che sussista «un nesso chiaro e diretto tra i danni subiti dalla singola impresa in seguito alle calamit̀ naturali in oggetto e l'aiuto di Stato concesso a norma delle misure in esame» (§ 136 dec. cit.).

Il che presuppone necessariamente (ma non unicamente) che il beneficiario abbia sede operativa nell'area colpita dalla calamit̀ naturale al momento dell'evento, e che sia evitata una sovra-compensazione rispetto ai danni subiti dalla impresa, scorporando dal danno accertato l'importo compensato da altre fonti (assicurative o da altre misure di aiuto:§ 148 dec cit.).Per il rispetto del principio de minimis, non basta che l'importo chiesto in rimborso ed oggetto del singolo procedimento sia inferiore alla soglia fissata del diritto dell'UE, dovendo invece la relativa prova riguardare l'ammontare massimo totale dell'aiuto rientrante nella categoria de minimissu un periodo di tre anni a decorrere dal momento del primo. 3.2.

Nel caso di specie, la CTR ha omesso qualsiasi verifica sui presupposti di applicazione dell’agevolazione richiesta, avendo riconosciuto il rimborso senza verificare l’eventuale superamento della soglia prevista dal regolamento de minimis. Inoltre,pur avendo l’Ufficio dedotto nel giudizio di merito (cfr. pag. 4 del ricorsoper cassazione) che il contribuente non aveva dimostrato di aver effettuato i versamenti delle imposte chieste a rimborso, i giudici di appello non hanno svolto alcun accertamento al riguardo.

4. In conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va pertanto cassata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Siracusa, affinché provveda in conformità dei principi innanzi enunciati, oltre alla regolamentazione dellespese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Siracusa, in diversa composizione, cui demanda di provved