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Ordinanza — n. 33318/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to formal withdrawal before the chamber hearing by the State Attorney General.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33318/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the proceedings extinguished because the State Attorney General formally withdrew the appeal before the chamber hearing. The lower court had previously upheld the tax authority's decision regarding registration taxes on a land lease for a solar plant, ruling that property attribution clauses were compatible with the lease scheme. Since the withdrawal was timely and accepted by all parties, no further ruling on the merits or court costs was necessary.

Regesto Legislator

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Art. 390, second comma; Art. 390, third comma; Art. 391, fourth comma of the Code of Civil Procedure: A cassation appeal is extinguished if the appellant withdraws it before the chamber hearing, rendering any decision on costs unnecessary.

Parole chiave

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withdrawal of appeal extinction of proceedings State Attorney General cassation procedure registration taxes solar plant lease court costs regulation indennità di prima sistemazione

Disposizioni normative citate

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Art. 390, second comma, cod. proc. civ.
la rinuncia della ricorrente è rituale perché è intervenuta prima dell'adunanza camerale (art. 390, secondo comma, cod.
Art. 390, third comma, cod. proc. civ.
la rinuncia della ricorrente è rituale perché è intervenuta prima dell'adunanza camerale (art. 390, secondo comma, cod.
Art. 391, fourth comma, cod. proc. civ.
s tante l’accettazione della rinuncia, nulla deve essere disposto in ordine alla regolamentazione delle spese giudiziali (art. 391, quarto comma, cod.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 6^-3, 30 settembre 2015, n. 19560
Cass., Sez. 5^, 12 ottobre 2018, n. 25485
Cass., Sez. 5^, 12 ottobre 2018, n. 25485; Cass., Sez.
Cass., Sez. 5^, 28 maggio 2020, n. 10140
25485; Cass., Sez. 5^, 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., Sez.
Cass., Sez. 5^, 9 marzo 2021, n. 6400
10140; Cass., Sez. 5^, 9 marzo 2021, n. 6400; Cass., Sez.
Cass., Sez. 5^, 17 giugno 2022, n. 19599
6400; Cass., Sez. 5^, 17 giugno 2022, n. 19599; Cass., Sez.
Cass., Sez. 5^, 9 maggio 2023, n. 12456
19599; Cass., Sez. 5^, 9 maggio 2023, n. 12456).
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Testo completo

tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliata; RICORRENTE CONTRO “LA RETE RINNOVABILE S.r.l.”, con sede in Trento, in persona dell’amministratore unico pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Giuseppe Russo Corvace, dall’Avv. Marco Emma e dall’Avv. Laura Trimarchi, tutti con studio in Roma, ove elettivamente domiciliata, giusta procura in margine al controricorso di costituzione nel presente procedimento; CONTRORICORRENTE E la “TERNA -RETE ELETTRICA NAZIONALE S.p.A.

”, con sede in Roma, in persona delprocuratore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Giuseppe Russo Corvace, dall’Avv. Marco Emma e dall’Avv. Laura Trimarchi, tutti con studio in Roma, IMPOSTA REGISTRO ACCERTAMENTO LOCAZIONE DI TERRENO PER INSTALLAZIONE DI IMPIANTO FOTOVOLTAICOove elettivamente domiciliata, giusta procura in margine al controricorso di costituzione nel presente procedimento; CONTRORICORRENTE avverso la sentenza depositata dalla Commissione t ributaria regionale delLazio il 26 settembre 2019, n. 5449/13/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23 novembre 2023 dal Dott.

Giuseppe Lo Sardo; RILEVATO CHE:

1. l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione t ributaria regionale del Lazio il 26 settembre 2019, n. 5449/13/2019, la quale, in controversia avente ad oggetto l’impugnazione di avviso di liquidazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale sulla locazione di un terreno per l’installazione di un impianto fotovoltaico, a seguito della sua riqualificazione nella concessione del diritto di superficiesul medesimo terreno, ha rigettato l’appello proposto dalla medesima nei confronti della “LA RE TE RINNOVABILE S.r.l .” e della “ TERNA - RE TE ELETTRICA NAZIONALE S.p.A.”avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Roma il 13 febbraio 2017, n. 3643/10/2017, con co ndanna alla rifusione de lle spese giudiziali;

2. la Commissione tributaria regionale ha confermato la decisione di prime cure– che aveva accolto il ricorso originario – sul rilievo che le pattuizioni relative all’attribuzione della proprietà dell’impianto fotovoltaico, rispettivamente, al conduttore in ipotesi di scioglimento anticipato e al locatore alla naturale scadenza del contratto erano compatibili con lo schema negoziale della locazione, anche in considerazione dell’orientamento espresso con la circolare emanata dall’Agenzia delle Entrate il 19 dicembre 2013, n. 36; 3. “ LA RE TE RINNOVABILE S.r.l .” e la “ TERNA - RE TE ELETTRICA NAZIONALE S.p.A . ” ha nno resistito con controricorsocongiunto;

4. in prossimità dell’adunanza camerale, la ricorrente ha depositato rinuncia al ricorso per cassazione, che è stata accettata dallecontroricorrenti; CONSIDERATO CHE:

1. la rinuncia della ricorrente è rituale perché è intervenuta prima dell'adunanza camerale (art. 390, secondo comma, cod. proc. civ.), è stata sottoscritta dal difensore dell’avvocatura erariale, è stata accettata e sottoscritta dai difensori delle controricorrenti ( art. 390 , terzo comma, c od. proc. civ. ); pertanto, il procedimento deve essere dichiarato estinto per rinunciaal ricorso;

2. s tante l’accettazione della rinuncia, nulla deve essere disposto in ordine alla regolamentazione delle spese giudiziali (art. 391, quarto comma, cod. proc. civ.); 3.infine, il tenore della pronunzia, che è di estinzione e non di rigetto o di inammissibilità od improponibilità, esclude - trattandosi di norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale ed in quanto tale di stretta interpretazione - l'applicabilità dell'art. 13, co mma 1 - quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 , quale inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 , n. 228, circa l'obbligo per il ricorrente non vittorioso di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione; e la stessa estraneità della fattispecie a quella prevista dalla norma ora richiamata consente pure di omettere ogni ulteriore specificazione in dispositivo (tra le tante:Cass., Sez. 6^-3, 30 settembre 2015, n. 19560;

Cass., Sez. 5^, 12 ottobre 2018, n. 25485; Cass., Sez. 5^, 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., Sez. 5^, 9 marzo 2021, n. 6400; Cass., Sez. 5^, 17 giugno 2022, n. 19599; Cass., Sez. 5^, 9 maggio 2023, n. 12456).

P.Q.M.

La Cortedichiara l'estinzione del procedimento per rinuncia al ricorso. Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 23 novembre 2023. IL PRESIDENTE Dott. Federico Sorrentino