Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 33316/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses taxpayer's refund claim as time-barred, ruling EU CJEU retroactivity does not reset domestic limitation periods.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33316/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation dismissed the taxpayer's refund claim, ruling the request was time-barred under domestic law. The tax agency argued that the 48-month limitation period started from the withholding date in 2005, not the 2014 EU Court of Justice judgment. The court held that retroactive EU rulings do not extend domestic limitation periods to preserve legal certainty, thus the taxpayer's claim was inadmissible.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 38 DPR n. 600/1973; Art. 19 comma 4-bis t.u.i.r.: The limitation period for tax refunds runs from the date of withholding and is not extended by retroactive EU Court of Justice judgments, as this would compromise legal certainty.

Parole chiave

Generato dall'IA
tax refund limitation period EU Court of Justice retroactivity legal certainty principle domestic tax law supremacy time bar in tax disputes rimborso dei contributi agli stranieri differimento dell'imposizione ricupero d'imposta

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 38 DPR n. 600/1973
La CTR riteneva tempestiva la domanda di rimborsosul presupposto che il termine di quarantotto mesi previsto dall’art. 38 d.P.R.
Art. 19 comma 4-bis t.u.i.r.
602 del 1973 e dell’art. 19, comma 4-bis, t.u.i.r.
Art. 360 cod. proc. civ.
Con unico mezzol’Agenzia delle entrate denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n.
Art. 384 cod. proc. civ.
art. 38 d.P.R. n. 600/1973
La CTR riteneva tempestiva la domanda di rimborsosul presupposto che il termine di quarantotto mesi previsto dall’art. 38 d.P.R. n. 600/1973 decorresse dalla data delle sentenza della Corte di giustizia resa nella causa C - 207/2004.
art. 384 cod. proc. civ

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 13676 del 2014
Cass. n. 22345 del 2018
Cass. n. 22345 del 2018; v.
Cass. n. 15645 del 2022
anche Cass. n. 15645 del 2022).
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende; - r icorrente – contro PISPISA GAETANO, rappresentato e difeso dall’Avv. Giovanni Fiannacca, elettivamente domiciliato presso l’indirizzo Pec: avv.giovannifiannacca@pec.it; - controricorrente – avverso la sentenza n. 3613/16/2020 della Commissione tributaria regionale della Sicilia,seziona staccata di Messina, depositata il 2 luglio 2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 2 6 settembre2023 dal Consigliere Antonio Francesco Esposito.

Istanza di rimborso - decadenza –termine – decorrenza – sentenza Corte di giustizia Rilevato che: L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Messina,ha confermato la decisione di primo grado che aveva accolto il ricorso proposto da Gaetano Pispisacontro il silenzio rifiuto formatosi sull’istanza di rimborso, ex art. 19, comma 4-bis t.u.i.r. , avanzata dal contribuente delle maggioriritenute subite nel febbraio 2005 a titolo di IRPEF sulle somme percepite quale incentivo all’esodo.

La CTR riteneva tempestiva la domanda di rimborsosul presupposto che il termine di quarantotto mesi previsto dall’art. 38 d.P.R. n. 600/1973 decorresse dalla data delle sentenza della Corte di giustizia resa nella causa C - 207/2004. Il contribuente resiste con controricorso. Considerato che:

1. Con unico mezzol’Agenzia delle entrate denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 38 d.P.R. n. 602 del 1973 e dell’art. 19, comma 4-bis, t.u.i.r. Sostiene la ricorrente che la domanda di rimborso – presentata il15 maggio 2009 in relazione alle ritenute IRPEF subite nel febbraio 2005 –era tardiva,non potendosi fare decorrere – per pacifica giurisprudenza -il termine di decadenza dalla data della sentenza della Corte di giustizia. Preliminarmente va osservato che il ricorso è tempestivo, posto che sull’avviso di ricevimento è apposto timbro circolare dell’ufficio postale che reca la data del 2 febbraio 2021, mentre la sentenza impugnata risulta depositata il 2 luglio 2020.

La censura è fondata. Con specifico riferimento alla questione qui controversa, l e Sezioni Unite (sent. n. 13676del 2014) hanno statuito che « Il termine di decadenza per il rimborso delle imposte sui redditi, previsto dall'art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e decorrente dalla "data del versamento" o da quella in cui "la ritenuta è stata operata", opera anche nel caso in cui l'imposta sia stata pagata sulla base di una norma successivamente dichiarata in contrasto con il diritto dell'Unione europea da una sentenza della Corte di giustizia, atteso che l'efficacia retroattiva di detta pronuncia -come quella che assiste la declaratoria di illegittimità costituzionale - incontra il limite dei rapporti esauriti, ipotizzabile allorché sia maturata una causa di prescrizione o decadenza, trattandosi di istituti posti a presidio del principio della certezza del diritto e delle situazioni giuridiche».

Come le stesse Sezioni Unite hanno chiarito, nella vicenda in esame, non si è verificata l'eliminazione di una norma impositiva dall'ordinamento, bensì il diverso caso di «una sentenza della Corte di giustizia dell'Unione Europea che, con effetto retroattivo, analogo a quello di una sentenza di illegittimità costituzionale, ha dichiarato in contrasto con una direttiva comunitaria self executing una norma nazionale di agevolazione fiscale, ampliandone la portata soggettiva». Ciò senza che possano invocarsi, in senso contrario, i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di overruling per giustificare la decorrenza del suddetto termine dalla data della decisione della Corte di Giustizia, in quanto, per un verso, non vengono in rilievo regole processuali e, per un altro, vi è un'esigenza di certezza delle situazioni giuridiche, tanto più cogente in materia tributaria, che sarebbe compromessa dalla sostanziale protrazione a tempo indeterminato dei relativi rapporti (cfr.

Cass. n. 22345 del 2018; v. anche Cass. n. 15645 del 2022). Alla stregua di tali principi il ricorso va accolto e la sentenza impugnata, in contrasto con essi, va cassata.Poiché la domanda di rimborso del contribuente è stata proposta (15 maggio 2009) oltre il termine di quarantotto mesi dalla effettuazione, nel febbraio 2005 , della ritenuta che ne costituiva l’oggetto, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell'art. 384 cod. proc. civ., la causa può essere decisa nel merito, con la declaratoria di inammissibilità dell’originario ricorsodel contribuente.

Le spese dell’intero giudizio possono essere compensate tra le parti.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara inammissibile l’originario ricorsodel contribuente. Compensa le spese d