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Ordinanza — n. 33313/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for late submission of de minimis proof violating mandatory 20-day filing deadline.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33313/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the taxpayer's appeal against a regional tax commission decision denying a tax refund for earthquake victims. The taxpayer failed to submit a notarized declaration proving compliance with the de minimis aid regulation within the mandatory 20-day pre-hearing deadline required by law. The court ruled that this procedural term is peremptory and strictly enforced, rendering the late submission inadmissible regardless of the taxpayer's prior electronic communication.

Regesto Legislator

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Art. 32, comma 1, d.lgs. n. 546/1992; Art. 61, d.lgs. n. 546/1992: The twenty-day deadline for depositing documents prior to a hearing is peremptory; failure to comply results in automatic forfeiture of the right to present evidence, excluding any possibility of cure through acquiescence or extraprocedural communications.

Parole chiave

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peremptory procedural deadline de minimis regulation compliance tax refund earthquake victims mandatory pre-hearing deposit forfeiture of evidence rights contradictory principle violation tax litigation procedural rules rendita di invalidità retroattiva

Disposizioni normative citate

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Art. 32, comma 1, d.lgs. n. 546/1992
Difatti, la dichiarazione autocertificata di non avere mai ricevuto aiuti di Stato era stata prodotta tardivamente in data 16.10.2020 in funzione dell’udienza di trattazione fissata per il 5.11.2020, in violazione del disposto dell’art. 32, comma 1 , d.lgs.
Art. 61, d.lgs. n. 546/1992
Art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.
Considerato che: Con il primo motivo la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la violazione degli artt.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115 del 2002
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 10450 del 2018
Cass. n. 30373 del 2019
Cass. n. 30373 del 2019).
Cass. n. 18103 del 2021
Cass. n. 18103 del 2021; Cass.
Cass. n. 29087 del 2018
18103 del 2021; Cass. n. 29087 del 2018).
Cass. n. 20549 del 2013
Cass. n. 20549 del 2013), escludono la rilevanza della comunicazione in via telematica effettuata all’Agenzia delle entrate in data 8 ottobre 2020, essendo essa del tutto estranea al processo.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZUCCARELLO DOMENICA, rappresentata e difesa dall’Avv. Gabriele Ferlito ed elettivamente domiciliata presso l’indirizzo Pec: ferlito@legalmail.it; - r icorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende; - controricorrente – avverso la sentenza n. 3707/5/2021 della Commissione tributaria regionale della Sicilia,depositata il 22 aprile 2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 2 6 settembre2023 dal Consigliere Antonio Francesco Esposito.

Rilevato che: Appello –documenti – produzione – termine perentorio Domenica Zuccarellopropone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Commissione tributaria regionale della Sicilia , in accoglimento dell’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, ha rigettato l’originario ricorso proposto dalla contribuente contro il silenzio rifiuto formatosi sull’istanza di rimborsodella quota pari al 90% di IRPEF e ILOR versate per gli anni 1990,1991 e 1992 , richiesto dal la Zuccarello , residente in una delle province colpite degli eventi sismici del dicembre 1990, ai sensi dell’art. 9, comma17, l. n. 289 del 2002.

Osservava la CTR che il diritto di rimborso non poteva essere riconosciuto, venendo in considerazione un soggetto economico titolare di partita IVA che negli anni in questione aveva percepito redditi di partecipazione a società equiparati ai redditi di impresa.Nella specie, poi, non poteva farsi applicazione del regime derogatorio per effetto del regolamento c.d. de minimis , non avendo la contribuente adempiuto all’onere probatorio sulla stessa incombente di dimostrare la ricorrenza dei relativi presupposti. Difatti, la dichiarazione autocertificata di non avere mai ricevuto aiuti di Stato era stata prodotta tardivamente in data 16.10.2020 in funzione dell’udienza di trattazione fissata per il 5.11.2020, in violazione del disposto dell’art. 32, comma 1 , d.lgs. n. 546/1992 in base al quale le parti possono depositare documenti fino a 20 giorni liberi prima della data di trattazione.

L’Agenzia delle entrateresiste con controricorso. Considerato che: Con il primo motivo la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 32, comma 1, e 61 d.lgs. 546/1992, p er avere la CTR ritenuto tardiva la produzione della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà nonostante non vi fosse stata alcuna lesione del contraddittorio, dato che la dichiarazione medesima era già stata inviata all’Agenzia delle entrateentro il termine di cui all’art. 32 cit. Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.,la violazione dell’art. 32, comma 1, d.lgs. 546/1992, p er avere la CTR fatto applicazione nella fattispecie del termine di decadenza previsto dall’art. 32 cit. nonostante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà non rientri nella nozione di “documento” rilevante a tali fini.

I due motivi, esaminabili congiuntamente, sono infondati. Questa Corte è ferma nell’affermare che intema di aiuto di Stato erogato a un'impresa per calamità naturali, il giudice nazionale è tenuto a verificare se il beneficio individuale sia compatibile con il regolamento de minimisapplicabile e che, a tal fine, il contribuente che vuole fruire del beneficio deve fornire la prova che l'ammontare totale degli aiuti ottenuti nel periodo di tre anni (decorrente dal momento dell'ottenimento del primo aiuto e comprendente qualsiasi aiuto pubblico, accordato sotto qualsiasi forma) non supera la soglia prevista nel regolamento(ex plurimis, Cass. n. 10450 del 2018 ;

Cass. n. 30373 del 2019). In adempimento di tale onere probatorio, la contribuente ha depositato, ai sensi dell’art. 32, comma 1, d.lgs. 546/1992 , dichiarazione sostituiva di atto di notorietà attestante il rispetto dei requisiti richiesti dal regolamento de minimis. Nella specie, non è controverso che l’appellata non abbia osservato il termine di venti giorni liberi prima della data dell’udienza di trattazione fissato dal citato art. 32 per il deposito di documenti, termine applicabile in secondo grado stante il richiamo, operato dall'art. 61 del citato decreto, alle norme relative al giudizio di primo grado.Tale termine deve ritenersi, anche in assenza di espressa previsione legislativa, di natura perentoria e,quindi, sanzionato con la decadenza, per lo scopo che persegue e la funzione (rispetto del diritto di difesa e del principio del contraddittorio) cui adempie(cfr.

Cass. n. 18103 del 2021; Cass. n. 29087 del 2018). I fondamentali principi processuali sottesi all’osservanza del termine perentorio, rispetto al quale non può operare la sanatoria per acquiescenza (cfr. Cass. n. 20549 del 2013), escludono la rilevanza della comunicazione in via telematica effettuata all’Agenzia delle entrate in data 8 ottobre 2020, essendo essa del tutto estranea al processo. La dichiarazione sostituiva di atto di notorietà costituisce atto attestante stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell’interessato e che deve essere formato e sottoscritto secondo le modalità previste dall’art. 38 del d.P.R. n. 445/2000.

Si tratta, pertanto, di documento che può trovare ingresso nel processo tributario mediante deposito ex art. 32, comma 1, d.lgs. 546/1992 , non assumendo alcun rilievo l’eventuale riproduzione dello stesso in memoria. Alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso va dunque rigettato. Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore dell’Agenzia delle entrate, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in€ 1.400,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-b