Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza Interlocutoria — n. 33311/2023 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses tax appeal and remands case to allow parties to settle the dispute.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 33311/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation dismissed the main appeal and incidental counter-appeal regarding tax assessments for waste production areas. While the court rejected the taxpayer's arguments on the scope of taxable surface and the statute of limitations, it acknowledged that settlement negotiations were underway. Consequently, the case was remanded to a new hearing to facilitate a potential transactional agreement between the parties.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 363-bis c.p.c.; Art. 363 c.p.c.: When parties have reached or are close to reaching a settlement agreement, the court may remand the case to a new hearing to allow the parties to perfect the transaction.

Parole chiave

Generato dall'IA
tax appeal dismissal remand for settlement waste production tax statute of limitations transactional agreement lite in materia di tariffa misure per il settore dei trasporti notifica delle Intese

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 363-bis c.p.c.
Art. 363 c.p.c.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 13960/2016 R.G. proposto da: Gruppo Messina c. spa, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso in giudizio dagli avv.ti Benedetto Santacroce e Salvatore Mileto di Roma, presso il loro studio ivi el.dom.to in Via Gianbattista Vico 22, come da procura in atti; -parte ricorrente e controricorrente a ricorso incidentale - contro San Marco spa, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso in giudizio dall’avv. Paolo Borioni di Roma, ivi presso il suo studio el.dom.to in Via Luigi Ceci 21, come da procura in atti; -parte controricorrente e ricorrente incidentale - Ricorso avverso sentenza Commissione Tributaria Regionale Lombardia n. 5127/15 del 26.11.2015;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22.11.2023 dal Consigliere Giacomo Maria Stalla; udito il Procuratore Generale dott. G.B. Nardecchia che ha concluso per l’accoglimento del secondo motivo del ricorso principale con rigetto dei rimanenti, e l’accoglimento del secondo motivo del ricorso incidentale con rigetto dei rimanenti. Osserva: § 1. Gruppo Messina c. spa propone cinque motivi di ricorso per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata, con la quale la commissione tributaria regionale, in parziale riforma della prima decisione che aveva parzialmente accolto il suo ricorso, ha ritenuto fondati gli avvisi di accertamento Tarsu-Tia ad essa notificati il 27.12.2010 dalla San Marco spa (concessionaria per il Comune di Segrate) –per gli anni 2004 e 2005 – limitatamente (rispetto ai 46.533 mq. originariamente richiesti) alla superficie di 308 mq. di produzione di rifiuti urbani e di 17.137 mq. di produzione di rifiuti speciali avviati a smaltimento in proprio, con riduzione tariffaria del 30 %.

Il tutto con riguardo alle aree RFI dalla società detenute in locazione all’interno dello scalo ferroviario di Milano Smistamento (ricadente tra i Comuni di Segrate e Pioltello) ed adibite a terminal e movimentazione container. La commissione tributaria regionale, in particolare, ha osservato che: - i primi giudici avevano ridotto la superficie tassabile a 17.725 m² ed avverso questa riduzione la San Marco non aveva formulato appello incidentale, limitandosi a richiedere la conferma della sentenza appellata; - l'eccezione della contribuente circa l’intervenuta decadenza dalla potestà di accertamento per l'anno 2004 era infondata dal momento che, in caso di dichiarazione omessa, l'obbligo di presentazione si rinnovava ogni anno, e che per le occupazioni e detenzioni relative all'anno 2004 il termine per la denuncia, mai presentata dalla società, è spirato il 20 gennaio 2005 e deve ritenersi tempestiva, anche per il 2004, la notifica dell'avviso di accertamento avvenuta il 27 dicembre 2010 ; - doveva ritenersi provata la produzione di rifiuti speciali sulla superficie già individuata dai primi giudici (seppure sulla base di un diverso criterio di calcolo, documentalmente accertato), comprese le aree scoperte destinate a parcheggio di camion e rimorchi; - parimenti dimostrato, ex art. 21 co. 7^ decreto Ronchi, era l'avviamento a smaltimento, da parte della contribuente (MUD in atti), dei rifiuti speciali ivi prodotti, con conseguente, non già riduzione della superficie tassabile, ma diritto ad una riduzione tariffaria determinata in concreto a consuntivo in proporzione alla quantità effettivamente avviata al recupero, nella specie individuabile nel 30%; - in definitiva, in riforma della impugnata sentenza, va dichiarata dovuta l'imposta sulla superficie di 308 m² in cui si producono rifiuti urbani e sulla restante superficie di metri quadrati 17.317 m² con la riduzione tariffaria 30% .

La San Marco spa ha depositato controricorso formulando altresì tre motivi di ricorso incidentale. § 2. In prossimità dell’udienza, le parti hanno depositato istanza congiunta di rinvio, dando atto della pendenza di trattative conciliative di prossima definizione. L’istanza è stata ribadita dal difensore di parte ricorrente nel corso dell’udienza odierna, con la precisazione che analogo accordo transattivo era già stato raggiunto dalle parti con riguardo a pregresse annualità di imposta. Visto quanto così congiuntamente rappresentato e richiesto, si ritiene di rinviare la causa a nuovo ruolo per dar modo alle parti di perfezionare l’accordo transattivo in questione.

PQM - rinvia la causa a nuovo ruolo. Così d