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Ordinanza Interlocutoria — n. 33308/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed; case remitted for settlement negotiations regarding Tarsu 2006 tax dispute.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 33308/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the cassation appeal filed by Gruppo Messina against the Regional Tax Commission's decision regarding Tarsu 2006 taxes. The Commission upheld the tax assessment for most areas held by San Marco spa, excluding only a specific portion located in a neighboring municipality. Although the parties had previously reached a settlement for past years, the Court ordered the case to be remitted to a new docket to facilitate finalizing this new agreement.

Regesto Legislator

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Art. 70 d.lgs. n. 507/93; Art. 366 c.p.c.: The cassation appeal is dismissed when the parties have reached a settlement for past years, and the case is remitted to a new docket to allow the parties to perfect the current transactional agreement.

Parole chiave

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Tarsu 2006 tax assessment cassation appeal dismissal remittal to new docket transactional agreement Regional Tax Commission tassa di transito classificazione doganale imposta sul tonnellaggio

Disposizioni normative citate

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Art. 70 d.lgs. n. 507/93
Art. 366 c.p.c.
art. 70 d.lgs.n.507/93
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 23021/2016 R.G. proposto da: Gruppo Messina c. spa, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso in giudizio dagli avv.ti Benedetto Santacroce e Salvatore Mileto di Roma, presso il loro studio ivi el.dom.to in Via Gianbattista Vico 22, come da procura in atti; -parte ricorrente - contro San Marco spa, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso in giudizio dall’avv. Paolo Borioni di Roma, ivi presso il suo studio el.dom.to in Via Luigi Ceci 21, come da procura in atti; -parte controricorrente e ricorrente incidentale - Ricorso avverso sentenza Commissione Tributaria Regionale Lombardia n. 1137/16 del 29.02.2016;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22.11.2023 dal Consigliere Giacomo Maria Stalla; udito il Procuratore Generale dott. G.B. Nardecchia che ha concluso per il rigetto del ricorso tanto principale quanto incidentale. Osserva: § 1. Gruppo Messina c. spa propone otto motivi di ricorso per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata, con la quale la commissione tributaria regionale, in parziale accoglimento dell'appello di San Marco spa (concessionaria per il Comune di Segrate), ha ritenuto legittimo l'avviso di accertamento per Tarsu 2006, eccezion fatta per la superficie di 5742 m² in quanto ricompresa in territorio del Comune di Pioltello; il tutto con riguardo alle aree RFI dalla società detenute in locazione all’interno dello scalo ferroviario di Milano Smistamento (appunto ricadente a confine tra i suddetti Comuni) ed adibite a terminal e movimentazione container.

La Commissione Tributaria Regionale, in particolare, ha osservato che: - le argomentazioni mosse da San Marco con l'atto di appello non potevano ritenersi inammissibili perché nuove, dal momento che esse si limitavano a contraddire la motivazione dei primi giudici a totale conferma dell’atto impositivo, con ciò costituendo espressione della richiesta di riesame del merito devoluto al giudice del gravame, senza introdurre alcuna nuova deduzione; - l'omessa presentazione della dichiarazione o denuncia Tarsu ex art. 70 d.lgs.n.507/93 (circostanza non contestata dalla società contribuente) non consentiva alla stessa di ottenere l'esclusione di alcune aree dalla superficie tassabile, dovendo trovare piena applicazione la presunzione legale relativa circa la produzione di rifiuti per il solo fatto della detenzione dei locali; - né la società aveva comunque adeguatamente provato il continuativo smaltimento in proprio dei rifiuti speciali prodotti; - l’asserita mancata effettività del servizio comunale non esonerava la società dall'obbligo del pagamento della tassa, perché dovuta indipendentemente dal corretto funzionamento del servizio e dalla sua utilizzazione da parte dell'utente; - tra le aree normalmente tassabili dovevano includersi anche i binari ed i parcheggi (in quanto idonee alla produzione di rifiuti per presenza di personale addetto e passaggio di veicoli), con la sola eccezione (già rilevata dai primi giudici) della superficie insistente sul territorio di altro Comune confinante.

La San Marco spa ha depositato controricorso formulando anche un motivo di ricorso incidentale. § 2. In prossimità dell’udienza, le parti hanno depositato istanza congiunta di rinvio, dando atto della pendenza di trattative conciliative di prossima definizione. L’istanza è stata ribadita dal difensore di parte ricorrente nel corso dell’udienza odierna, con la precisazione che analogo accordo transattivo era già stato raggiunto dalle parti con riguardo a pregresse annualità di imposta. Visto quanto così congiuntamente rappresentato e richiesto, si ritiene di rinviare la causa a nuovo ruolo per dar modo alle parti di perfezionare l’accordo transattivo in questione.

PQM - rinvia la causa a nuovo ruolo. Così dec