Cassation court dismisses tax agency appeal due to fiscal transaction extinguishing the dispute matter.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the tax agency's appeal against a regional tribunal decision that annulled a tax payment notice. The underlying dispute involved unpaid excise duties on electricity, but the Regional Tribunal had previously annulled the notice based on prescription. The Court ruled that a subsequent debt restructuring agreement, homologated by the Tribunal of Forlì, extinguished the subject matter of the dispute. Consequently, the appeal was declared extinct because the fiscal transaction legally terminated the controversy between the parties.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 182-ter l.fall.; Art. 46 D.Lgs. 31/1992 n. 546; Art. 63 CCII: A fiscal transaction homologated by the court extinguishes the subject matter of the dispute, requiring the judge to declare the proceedings extinct ex officio regardless of the stage of litigation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.4282/2022 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE DOGANE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso lo studio dell’avvocato AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che larappresenta e difende -ricorrente- contro FER S.C.P.A. IN LIQUIDAZIONE, elettivamentadomiciliato in ROMA VIA DELLA SCROFA, 57, presso lo studio dell’avvocato PAGANUZZI MARCO (PGNMRC75T25H501S) che larappresenta e difende unitamente all'avvocato LUCARIELLO NICOLA (LCRNCL70E19H501H) -controricorrente- nonchè contro FER SCPA -intimato- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.
BOLOGNA n. 1109/2021 depositata il20/09/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/11/2023 dal Consigliere SALVATORE LEUZZI. Fatti di causa. FER SCPA in liquidazione impugnava l'avviso di pagamento con cui l'Agenzia delle Dogane recuperava le accise non versate per il 2008, oltre agli interessi, sull'energia elettrica autoprodotta da energie e ceduta ai consorziati in assenza delle condizioni per fruire del regime di esenzione previsto dall'art. 52, comma 3, lett. b, D.Lgs. n. 504 del 1995 (cd. TUA). Il consorzio deduceva l'infondatezza della pretesa e la maturata prescrizione; eccepiva, in ogni caso, l'inesigibilità del tributo atteso il legittimo affidamento suscitato dalle determinazioni dell'Amministrazione finanziaria che, in numerosi atti, aveva precedentemente accolto la qualificazione della società come autoproduttore e riconosciuto l'operatività del regime di esenzione.
La Commissione Tributaria Provinciale di Parma rigettava il ricorso. La Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna, di contro, ha accolto il gravame della contribuente, annullando l’avviso di pagamento impugnato, sul presupposto dell’intervenuta prescrizione. Il ricorso per cassazione dell’Agenzia è affidato ora ad un solo motivo. Resiste con controricorso il contribuente. Ragioni della decisione. Con il motivo di ricorso si lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 15 e 57, commi 3 e 4, D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (cd.
“TUA”), avendo la commissione tributaria regionale erroneamente disconosciuto il valore interruttivo della prescrizione a scrivibile all'intervenuta notifica del processo verbale di constatazione. Nel corso del giudizio è emerso che il Tribunale di Forlì, in data 21 novembre 2022, ha omologato l’accordo di ristrutturazione dei debiti con transazione fiscale proposto dalla contribuente. La transazione in parola ha investito il contenzioso oggetto del presente giudizio. D’altronde, il provvedimento forlivese è intervenuto in relazione ad un accordo transattivo espressamente mirato definire l’intero “contenzioso fiscale pendente in ogni grado di giudizio anche con riferimento alle posizioni fiscali non ancora accertate definitivamente”.
Giova ora considerare che latransazione fiscale ex art. 182 - ter l.fall. conclusa dalle parti e sulla quale sia intervenuta l’omologazione da parte del competente Tribunale, qualora sopravvenuta alla sentenza impugnata con il ricorso per cassazione, impone di definire tale ricorso con la declaratoria della cessazione della materia del contendere per intervenuto accordo negoziale (v. Cass. n. 13471 del 2022 in tema di concordato preventivo, ma con argomentazioni del tutto mutuabili nel contesto degli adr). Del resto,è sedimentato nella cornice nomofilattica il principio che vuole la cessazione della materia del contendere essere un effetto tipico di qualsivoglia accordo transattivo tra fisco e contribuente, cessazione che va dichiarata d'ufficio dal giudice in qualsiasi grado del giudizio e, dunque, anche in sede di legittimità, con la conseguente perdita da parte dell'Amministrazione finanziaria di qualsiasi diritto di pretendere il pagamento delle imposte oggetto della transazione.
La cessazione della materia del contendere comporta l'estinzione del processo (v. Cass. n. 16755 del 2020; Cass., Sez. Un. 8980 del 2018). Del resto, a tenore dell’art. 46 D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, il giudizio si estingue in tutti i casi di definizione delle pendenze tributarie previste dalla legge e ogni altro caso di cessazione della materia del contendere, tra cui naturalmente rientra quello contemplato al comma 5 dell'art. 182-terL. fall., norma ora rieditata dal comma 3 dell’art. 63 CCII, deputato a disciplinare nel rinnovato perimetro concorsuale la transazione su crediti tributari e contributivi.
In ultima analisi, presente giudizio va dichiarato estinto per cessata materia del contendere, pedissequamente dovendosi disporre la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Dichiara