Cassation appeal against a cassation order dismissed as inadmissible due to lack of proper legal grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared Alberto Negri's cassation appeal against a prior cassation order inadmissible. Negri argued the lower court violated his right to defense by failing to notify him of the hearing date, while the tax agency contended the appeal lacked statutory basis. The court ruled that such procedural defects do not justify a cassation appeal against a finality decision, as only revocation or third-party opposition remedies exist.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 381-bis c.p.c.; Art. 24, 111 Cost.: A cassation appeal against a cassation order is inadmissible unless it falls under revocation or third-party opposition, as procedural defects in the hearing notice do not constitute grounds for this specific remedy.
Parole chiave
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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.6110/2023 R.G. proposto da : NEGRI ALBERTO, elettivamente domiciliato in Roma, p.zza Farnese n. 101, presso lo studio dell’avvocato BECCIA MARCO (BCCMRC62B23H501X); rappresentato e difeso dall'avvocato SERRA UMBERTO (SRRMRT47C31H501Q) per procura speciale allegata al ricorso; -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso la sede dell’Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende ex lege ; -controricorrente- avverso l’ordinanza d ella Corte di cassazione n. 10386/2022 , depositata il31/03/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/09/2023 dal Consigliere LUIGI LA BATTAGLIA. Rilevato che con ricorso innanzi alla C.T.P. di Parma, Alberto Negri impugn ò l’avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle Entrate aveva ripreso a tassazione l’importo di € 16.000 ,00 quali costi indeducibili, perché relativi a operazioni inesistenti, con corrispondente recupero dell’IVA indebitamente detratta pari a € 3.200,00(oltre sanzioni e interessi); la C.T.P. accolse il ricorso, con sentenza successivamente confermata, in secondo grado, dalla C.T.R. dell’Emilia - Romagna; ricorse per cassazione l’Agenzia delle Entrate, sulla base di un motivo, denunziante la violazione e falsa applicazione degli artt. 32, comma 1, n. 2, e 39 del d.p.r . 600/73, nonché degli artt. 54 e 51, comma 2, n. 3 del d.p.r . 633/1972, dell’art. 2 del d .lgs. n. 128 del 2015 e dell’art. 1, comma 131, della l. n. 208 del 2015, per avere la C .
T . R . ritenuto non applicabile , al caso di specie , il raddoppio dei termini di accertamento; con ordinanza n. 10386/2022, la Sesta sezione civile della Corte di cassazione accolse il ricorso, cassando la sentenza impugnata con rinvio alla C.T.R. dell’Emilia - Romagna, dinanzi alla quale, però, nessuna delle parti riassunse il giudizio, con conseguente estinzione dello stesso; il 17/03/2023, Alberto Negri depositò ricorso per cassazione avverso la suddetta ordinanza, per “violazione dell’art. 381-bis c.p.c. e degli artt. 24 e 111 Costituzione”, lamentando la violazione del proprio diritto di difesa, integrata dalla mancata comunicazione della data dell’adunanza camerale, con conseguente impossibilità di deposito della memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c.; ha depositato controricorso l’Agenzia delle Entrate.
Considerato che il ricorso è inammissibile; al di là della non assimilabilità del vizio denunziato (relativo al giudizio di cassazione) a quello oggetto della pronuncia delle Sezioni unite della Cassazione con la sentenza n. 36596/2021 (afferente alla sentenza d’appello, e consistente nella mancata assegnazione del termine per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, ovvero nel deposito della sentenza prima del decorso dello stesso), vi è che il ricorso per cassazione esula dai mezzi di impugnazione esperibili contro una sentenza di legittimità, essendo questi ultimi limitati alla revocazione e all’opposizione di terzo (ove la Corte di cassazione abbia deciso nel merito), di cui, rispettivamente, agli artt. 391-bis e 391-ter c.p.c.; nella specie, non è possibile procedere alla riqualificazione del motivo onde ricondurre il ricorso all’alveo dell’art. 391-bis c.p.c., non essendo esplicitato alcun presupposto astrattamente riconducibile al novero di quelli di cui all’art. 395 c.p.c.; non è configurabile, infine, neppure un’actio nullitatis, che è azione autonoma da proporsi dinanzi al giudice di primo grado e, dunque, non può essere veicolata direttamente mediante un’impugnazione in sede di legittimità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibileil ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in € 3.500,00, oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , d.p.r . n. 115 / 2002 ( inserito dall’art. 1, comma 17, l. n. 228/2012), si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quel