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Ordinanza — n. 33294/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to withdrawal before hearing; no costs ordered per procedural rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33294/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the proceedings extinguished because the taxpayer withdrew the appeal before the chamber hearing. The Regional Tax Commission had previously upheld the first-instance decision regarding registration taxes on a solar panel lease, which the taxpayer challenged. Since the withdrawal was formalized and accepted by the opposing party, the court applied procedural rules to terminate the case without ordering any judicial costs.

Regesto Legislator

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Art. 390, second and third paragraphs of the Code of Civil Procedure; Art. 391, fourth paragraph of the Code of Civil Procedure: A withdrawal of appeal filed before the chamber hearing extinguishes the proceedings, and the court is not required to rule on judicial costs.

Parole chiave

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withdrawal of appeal extinction of proceedings judicial costs tax registration dispute solar panel lease Cassation appeal procedural termination

Disposizioni normative citate

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Art. 390, second paragraph of the Code of Civil Procedure
la rinuncia della ricorrente è rituale perché è intervenuta prima dell'adunanza camerale (art. 390, secondo comma, cod.
Art. 390, third paragraph of the Code of Civil Procedure
la rinuncia della ricorrente è rituale perché è intervenuta prima dell'adunanza camerale (art. 390, secondo comma, cod.
Art. 391, fourth paragraph of the Code of Civil Procedure
s tante l’accettazione della rinuncia, nulla deve essere disposto in ordine alla regolamentazione delle spese giudiziali (art. 391, quarto comma, cod.
Art. 13, paragraph 1-quater of D.P.R. 30 May 2002, n. 115
civ.); 3.infine, il tenore della pronunzia, che è di estinzione e non di rigetto o di inammissibilità od improponibilità, esclude - trattandosi di norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale ed in quanto tale di stretta interpretazione - l'applicabilità dell'art. 13, co mma 1 - quater , del d.P.R.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., Sez. 6^-3, 30 settembre 2015, n. 19560
Cass., Sez. 5^, 12 ottobre 2018, n. 25485
Cass., Sez. 5^, 12 ottobre 2018, n. 25485; Cass., Sez.
Cass., Sez. 5^, 28 maggio 2020, n. 10140
25485; Cass., Sez. 5^, 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., Sez.
Cass., Sez. 5^, 9 marzo 2021, n. 6400
10140; Cass., Sez. 5^, 9 marzo 2021, n. 6400; Cass., Sez.
Cass., Sez. 5^, 17 giugno 2022, n. 19599
6400; Cass., Sez. 5^, 17 giugno 2022, n. 19599; Cass., Sez.
Cass., Sez. 5^, 9 maggio 2023, n. 12456
19599; Cass., Sez. 5^, 9 maggio 2023, n. 12456).

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Testo completo

tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliata; RICORRENTE CONTRO “LA RETE RINNOVABILE S.r.l.”, con sede in Trento, in persona dell’amministratore unico pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Giuseppe Russo Corvace, dall’Avv. Marco Emma e dall’Avv. Laura Trimarchi, tutti con studio in Roma, ove elettivamente domiciliata, giusta procura in margine al controricorso di costituzione nel presente procedimento; CONTRORICORRENTE avverso la sentenza depositata dalla Commissione t ributaria regionale delLazio il 2 ottobre 2018, n. 6595/07/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23 novembre 2023 dal Dott. Giuseppe Lo Sardo; IMPOSTA REGISTRO ACCERTAMENTO LOCAZIONE DI TERRENO PER INSTALLAZIONE DI IMPIANTO FOTOVOLTAICORILEVATO CHE:

1. l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione t ributaria regionale del Lazio il 2 ottobre 2018, n. 6595/07/2018, la quale, in controversia avente ad oggetto l’impugnazione di avviso di liquidazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale sulla locazione di un terreno per l’installazione di un impianto fotovoltaico, a seguito della sua riqualificazione nella concessione del diritto di superficiesul medesimo terreno, ha rigettato l’appello proposto dalla medesima nei confronti de“LA RETE RINNOVABILE S.r.l.” avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Roma il 7 aprile 2016, n. 8260/07/2016, con compensazione delle spese giudiziali;

2. la Commissione tributaria regionale ha confermato la decisione di prime cure– che aveva accolto il ricorso originario – sul rilievo che le pattuizioni relative all’attribuzione della proprietà dell’impianto fotovoltaico, rispettivamente, al conduttore in ipotesi di scioglimento anticipato e al locatore alla naturale scadenza del contratto erano compatibili con lo schema negoziale della locazione, anche in considerazione dell’orientamento espresso con la circolare emanata dall’Agenzia delle Entrate il 19dicembre 2013, n. 36; 3. “LA RETE RINNOVABILE S.r.l.”ha resistito con controricorso;

4. in prossimità dell’adunanza camerale, la ricorrente ha depositato rinuncia al ricorso per cassazione, che è stata accettata dalla controricorrente; CONSIDERATO CHE:

1. la rinuncia della ricorrente è rituale perché è intervenuta prima dell'adunanza camerale (art. 390, secondo comma, cod. proc. civ.), è stata sottoscritta dal difensore dell’avvocatura erariale, è stata accettata e sottoscritta dai difensori della controricorrente (art. 390, terzo comma, c od. proc. civ. ); pertanto, il procedimento deve essere dichiarato estinto per rinunciaal ricorso;

2. s tante l’accettazione della rinuncia, nulla deve essere disposto in ordine alla regolamentazione delle spese giudiziali (art. 391, quarto comma, cod. proc. civ.); 3.infine, il tenore della pronunzia, che è di estinzione e non di rigetto o di inammissibilità od improponibilità, esclude - trattandosi di norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale ed in quanto tale di stretta interpretazione - l'applicabilità dell'art. 13, co mma 1 - quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 , quale inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 , n. 228, circa l'obbligo per il ricorrente non vittorioso di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione; e la stessa estraneità della fattispecie a quella prevista dalla norma ora richiamata consente pure di omettere ogni ulteriore specificazione in dispositivo (tra le tante:Cass., Sez. 6^-3, 30 settembre 2015, n. 19560;

Cass., Sez. 5^, 12 ottobre 2018, n. 25485; Cass., Sez. 5^, 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., Sez. 5^, 9 marzo 2021, n. 6400; Cass., Sez. 5^, 17 giugno 2022, n. 19599; Cass., Sez. 5^, 9 maggio 2023, n. 12456).

P.Q.M.

La Cortedichiara l'estinzione del procedimento per rinuncia al ricorso. Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 23 novembre 2023. IL PRESIDENTE Dott. Federico Sorrentino