Cassation court dismisses tax agency appeal, ruling partial correction of motivation sufficient for tax refund order execution.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the tax agency's appeal against a regional tax commission's order to execute a final judgment granting a 90% tax refund. The taxpayer argued the agency failed to consider statutory reimbursement limits, while the agency contended the full payment constituted tacit acquiescence barring further review. The court held that the full payment was a non-spontaneous administrative act complying with judicial orders and that the remedy lay in correcting the original judgment's reasoning rather than annulling it.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, c. 1, nn. 3 e 4, c.p.c.; Art. 384, c. 4, c.p.c.: The full payment of a tax refund ordered in an ottemperanza proceeding does not constitute tacit acquiescence barring appeal; instead, the court must correct the original judgment's motivation if the administrative authority has already fulfilled the order.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende; - r icorrente – contro SCRIBANO VINCENZO, rappresentato e difeso dall’Avv. Rossella Cavalieri, elettivamente domiciliato presso l’indirizzo Pec: rossella.cavalieri@avvragusa.legalmail.it; - controricorrente – avverso la sentenza n. 5165/5/2021 della Commissione tributaria regionale della Sicilia, seziona staccata di Catania , depositata i l 27 maggio 2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 2 6 settembre2023 dal Consigliere Antonio Francesco Esposito.
OTTEMPERANZARilevato che: Vincenzo Scribano proponevadinanzi alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, seziona staccata di Catania, ricorso per l’ottemperanza della sentenza n. 4147/5/2016, passata in giudicato, con la quale la medesimacommissione tributaria aveva riconosciuto in favore del contribuente, residente in una delle province colpite degli eventi sismici del dicembre 1990, il rimborso della quota pari al 90% dell’IRPEF versata negli anni 1990, 1991 e 1992, ai sensi dell’art. 9, comma 17, l. n. 289 del 2002. Il giudice dell’ottemperanza, con la sentenza indicata in epigrafe, accoglieva il ricorso e nominava un commissario ad acta.
Avverso la suddetta sentenza l’Agenzia delle entrateha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo. Resistecon controricorso il contribuent e . In prossimità dell’udienza le parti hanno depositato memorie. Considerato che:
1. Con unico mezzo l’Agenzia delle entrate denuncia,in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3e n. 4 , cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione d e ll’art. 1, comma 665, della l. n. 190 del 2014, come modificato dall’art. 16-octies del d.l. n. 91 del 2017, convertito dalla l. n. 123 del 2017,e successivamente dall’art. 29 d.l. n. 162 del 2019, convertito dalla l. n. 8 del 2020, del provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 26 settembre 2017, nonché dell’art. 111 Cost.,per non avere la CTR considerato in sede di ottemperanza i limiti quantitativi al rimborso imposti dalla normativa in materia.
2. Va preliminarmente rilevato che il controricorrent e , c on la memoria depositata, ha rappresentato e documentato che l’Agenzia delle entrateha dato completa esecuzione nelle more del giudizio alla sentenza oggetto di ottemperanza corrispondendo a l contribuent e la complessiva somma riconosciuta in sentenza. Ha chiesto, quindi , il rigetto del ricorso, essendo sufficiente correggere la motivazione della sentenza impugnata, ai sensi dell’art. 384, quarto comma, cod. proc. civ.
3. Secondo questa Corte «Il versamento in favore del contribuente, ad opera dell'Amministrazione finanziaria, di quanto ordinato dal giudice tributario in sede di giudizio di ottemperanza non integra i caratteri della pura e semplice acquiescenza tacita alla sentenza, come tale preclusiva del diritto di impugnazione, rappresentando esso un adempimento non spontaneo, posto in essere in osservanza di un ordine di giustizia ed ispirato, potenzialmente, anche ad altre finalità, tra le quali quella di evitare ulteriori spese giudiziali e la esecuzione forzata» (Cass. n. 18526del 2005).
Esclusa quindi la rilevanza processuale del pagamento in questione in termini di inammissibilità del ricorso per acquiescenza, la sua rilevanza sul piano sostanziale deve essere vagliata nel contesto del merito della questione controversa. Infatti, il pagamento integrale dell’importo oggetto della sentenza da ottemperare deve presumersi conseguente ad una legittima azione amministrativa, che abbia assicurato il reperimento dei fondi necessari, ricorrendo allo stanziamento in senso proprio, o al conto sospeso o comunque ad altro strumento contabile.
Non è quindi necessario, in accoglimento del ricorso, cassare la sentenza impugnata e rinviare al giudice a quo affinché adotti, specificando le modalità di attuazione, i provvedimenti indispensabili all’ottemperanza in luogo dell’Ufficio, il quale ha comunque già provveduto.
4. Il ricorso va allora rigettato, essendo necessario e sufficiente correggerela motivazione della sentenza impugnata, ai sensi dell’art. 384, quarto comma, cod. proc. civ.(cfr. Cass. n. 11871 del 2023 ).Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. Risultando soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna l’Agenzia delle entrate al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 1.875,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in € 200,00 ed agli accessori d