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Ordinanza — n. 33263/2023 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 33263/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33263/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Mauri Ilvio, rappresentato e difeso, giusta procura speciale stesa in calce al ricorso, dall’Avv.to Francesco Falcitelli, che ha indicato recapito PEC, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, alla via Francesco Miceli Picardi n. 12 in Roma; -ricorrente - contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, e domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1343, pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio il 26.1.2021, e pubblicata il 5.3.2021; ascoltata la relazione svolta dal Consigliere Paolo Di Marzio; la Corte osserva:

Regesto Legislator

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art. 111 della Costituzione, art. 118 disp. att. cod. proc. civ; Ordinanza — n. 33263/2023 — snciv · Corte di Cassazione: VI-V, 23.11.2022, n. 34406, e 22.3.2023, n. 8188). Soppressa la sottosezione sesta dal legislatore, la causa è stata nuovamente fissata per la trattazione, innanzi alla sezione tributaria. Motivi della decisione 1. Con il suo primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., il contribuente contesta la nullità della sentenza impugnata, in conseguenza della violazione dell’art. 111 della Costituzione, degli artt. 88, 112, 115, 116, 167, 132, comma secondo, n. 4, e 416, cod. proc. civ., dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ., e degli artt. 1, 21, 32, 36, comma secondo, n. 4, 53, 54 e 61 del D.Lgs. n. 546 del 1992, per avere il giudice dell’appello adottato una motivazione puramente apparente.

Parole chiave

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assistenza amministrativa fiscale internazionale ripresa dell'imposta sul valore aggiunto responsabilità civile del consulente fiscale dichiarazione fiscale assoggettamento all'IVA indagine per frode iva

Disposizioni normative citate

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art. 111 della Costituzione
civ., il contribuente contesta la nullità della sentenza impugnata, in conseguenza della violazione dell’art. 111 della Costituzione, degli artt.
art. 118 disp. att. cod. proc. civ
civ., dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ., e degli artt.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Mauri Ilvio, rappresentato e difeso, giusta procura speciale stesa in calce al ricorso, dall’Avv.to Francesco Falcitelli, che ha indicato recapito PEC, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, alla via Francesco Miceli Picardi n. 12 in Roma; -ricorrente - contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, e domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1343, pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio il 26.1.2021, e pubblicata il 5.3.2021; ascoltata la relazione svolta dal Consigliere Paolo Di Marzio; la Corte osserva:

Fatti di causa 1. Mauri Ilvio, libero professionista esercente l’attività di revisore contabile, era sottoposto a verifica dell’Amministrazione Oggetto:Irap 2011 - Avviso di accertamento - Libero professionista - Autonoma organizzazione - Regime probatorio. finanziaria che accertava, in relazione all’anno 2011, un reddito di Euro 69.749,00, a fronte di proventi dichiarati nella misura di Euro 17.194,00. L’Ente impositore richiedeva pertanto il pagamento delle imposte conseguenziali, con avviso di accertamento n. TKL01I01841 e, in relazione all’Irap, era richiesta la somma di Euro 2.904,00, oltre accessori, ritenendosi sussistente il requisito dell’autonoma organizzazione dell’attività professionale.

2. Il contribuente impugnava l’atto impositivo innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Viterbo, sostenendo di non dovere alcun versamento dell’Irap, in quanto non dotato di autonoma organizzazione della propria attività professionale. La CTP rigettava il ricorso.

3. Avverso la decisione sfavorevole conseguita dai giudici di primo grado, Ilvio Mauri spiegava appello innanzi alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio. La CTR rigettava l’impugnativa.

4. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, avverso la pronuncia adottata dalla CTR, affidandosi a due mezzi d’impugnazione. L’Agenzia delle Entrate ha ricevuto la notificazione del ricorso a mezzo Pec del 6.10.2021, ma non si è costituita tempestivamente nel giudizio di legittimità, depositando solo istanza di partecipazione all’eventuale udienza di discussione pubblica del ricorso. 4.1. Il giudizio era ripetutamente chiamato per la trattazione innanzi alla sottosezione sesta della sezione tributaria ma, a causa di vizi procedurali, occorreva differire la definizione del giudizio (Cass. sez.

VI-V, 23.11.2022, n. 34406, e 22.3.2023, n. 8188). Soppressa la sottosezione sesta dal legislatore, la causa è stata nuovamente fissata per la trattazione, innanzi alla sezione tributaria. Motivi della decisione 1. Con il suo primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., il contribuente contesta la nullità della sentenza impugnata, in conseguenza della violazione dell’art. 111 della Costituzione, degli artt. 88, 112, 115, 116, 167, 132, comma secondo, n. 4, e 416, cod. proc. civ., dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ., e degli artt. 1, 21, 32, 36, comma secondo, n. 4, 53, 54 e 61 del D.Lgs. n. 546 del 1992, per avere il giudice dell’appello adottato una motivazione puramente apparente.

2. Mediante il suo secondo strumento di impugnazione, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., Ilvio Mauri censura la violazione e falsa applicazione dell’art. 2, commi 1 e 3, lett. c), del D.Lgs. n. 466 del 1977, per avere il giudice del gravame “erroneamente ed ingiustificatamente ritenuto sussistente un’autonoma organizzazione in capo al sig. Mauri per lo svolgimento della propria attività professionale” (ric., p. 9).

3. I motivi di impugnazione risultano connessi, attenendo entrambe le critiche proposte dal ricorrente, in relazione ai profili della nullità della sentenza e della violazione di legge, alla contestazione del possesso di un’autonoma attività della propria attività professionale, ritenuto accertato dalla CTR, con la conseguenza di considerarlo professionista obbligato al versamento dell’Irap. 3.1. Scrive in proposito la CTR che “l’esercizio abituale della professione in ambito autonomo rispetto a quello domestico, l’impiego di beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività, l’ausilio di collaboratori, nonché la sussistenza di compensi a terzi, come dimostrata dall’Ufficio, costituiscono idonea prova della sussistenza dell’autonoma organizzazione, nell’esercizio dell’attività del professionista” (sent.

CTR, p. III). 3.2. Il ricorrente spiega di avere svolto la propria attività di consulenza in favore di un unico cliente, la FI.MA. Spa, presso cui aveva precedentemente prestato attività lavorativa quale dipendente. “Per detta attività il sig. Mauri non si è mai avvalso di dipendenti, né di collaboratori, nemmeno in via occasionale. Le sedi presso le quali il ricorrente ha svolto la propria attività professionale sono unità immobiliari ad uso abitativo utilizzate anche per il lavoro. I beni strumentali all’attività professionale utilizzati dal sig.

Mauri consistono nell’autoveicolo e in una dotazione minima di mobili e macchine d’ufficio ed a beni ad uso promiscuo riferiti all’abitazione”.

4. Occorre allora rilevare che la decisione adottata dalla CTR risulta effettivamente lacunosa, e non permette di comprendere in misura adeguata quali siano gli elementi che il giudice dell’appello ha ritenuto sufficienti ad integrare la prova della sussistenza di un’autonoma organizzazione dell’attività professionale del contribuente. 4.1. Questa Corte regolatrice ha già avuto modo di ribadire che “in tema di IRAP, il presupposto impositivo dell'autonoma organizzazione ricorre quando il contribuente:

a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse;

b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'"id quod plerumque accidit", il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attivita` in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell'impiego di un collaboratore che esplichi mansioni meramente esecutive”, Cass. sez. V, 4.11.2020, n. 24516. 4.2. Nel caso di specie la CTR non si sofferma sul fatto che il Mauri sia il responsabile dell’organizzazione; afferma che utilizzi beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile, ma non indica questi beni eccedenti in che cosa consistano; sostiene che il contribuente si è avvalso dell’ausilio di collaboratori, e ritiene accertata la corresponsione di compensi a terzi, ma non indica questi collaboratori quanti siano, quali funzioni abbiano svolto, con quale continuità, non chiarisce l’entità dei compensi corrisposti a terzi, e neppure se il versamento di questi compensi a terzi sia avvenuta occasionalmente o continuativamente.

Inoltre, non appare sviluppato l’argomento secondo cui costituirebbe prova dell’esistenza dell’autonoma organizzazione l’esercizio abituale della professione in ambito autonomo rispetto a quello domestico.

5. Il ricorso proposto dal contribuente risulta quindi fondato, e deve perciò essere accolto, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, perché proceda a nuovo giudizio. La Corte di Cassazione,

P.Q.M.

accoglie i motivi di ricorso proposti da Mauri Ilvio, cassa la decisione impugnata e rinvia innanzi alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio perché, in diversa composizione e nel rispetto dei principi esposti, proceda a nu