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Ordinanza — n. 33259/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian tax appeal dismissed as inadmissible due to late filing exceeding statutory time limits.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33259/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the tax authority's appeal inadmissible because it was filed late, missing the statutory deadline for cassation. The taxpayer argued the appeal was timely, but the court corrected the filing date of the lower court's decision to May 10, 2016, rather than the date claimed by the taxpayer. Consequently, the appeal was submitted after the expiration of the six-month period, rendering it untimely.

Regesto Legislator

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Art. 327 c.p.c.; Art. 155 c.p.c.: The appeal is inadmissible when filed after the expiration of the six-month period calculated from the publication of the decision, as the period runs independently of notification.

Parole chiave

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inadmissible appeal statutory time limits tax cassation appeal publication date civil procedure code imposta sull'utile delle aziende società fittizia tassazione d'ufficio

Disposizioni normative citate

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Art. 360, first paragraph, no. 4, Civil Procedure Code
con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n.
Art. 360, first paragraph, no. 5, Civil Procedure Code
con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n.
Art. 327, Civil Procedure Code
detto lungo, di cui all’art. 327 cod.
Art. 155, second paragraph, Civil Procedure Code
Poiché l’11 dicembrecadeva di domenica, il termine restava prorogato, ex art. 155, quarto comma, cod.
Art. 155, fourth paragraph, Civil Procedure Code
Poiché l’11 dicembrecadeva di domenica, il termine restava prorogato, ex art. 155, quarto comma, cod.
Art. 16, first paragraph, D.L. 12 September 2014, no. 132
3.4.Va aggiunto, sul punto, che aifini della determinazione della sospensione deitermini processuali nel periodo feriale, la modifica di cui all'art. 16, comma 1, d.l.12 settembre 2014 n.
Art. 58, Law 18 June 2009, no. 69
69,mediante riduzione del termine da un anno a sei mesi,applicabile, ai sensi dell'art. 58 della medesima legge, ai giudizi instaurati a decorrere dal 4 luglio 2009 (Cass.04/05/2012, n.
art. 327 cod. proc. civ
detto lungo, di cui all’art. 327 cod. proc. civ., operante indipendentemente dalla notificazione e decorrente dalla pubblicazione.

Giurisprudenza citata

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Cass. 04/05/2012, no. 6784
Cass. 26/07/2023, no. 22518
Cass. 25/08/2020, no. 17640
Cass. 17/03/2022, no. 8722
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Testo completo

ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29/2017R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Port oghesi, 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende, –ricorrente – Contro TINELLI CESARE,elettivamente domiciliato in Roma , Via Groenlandi a, 5, presso lo studio del l’Avv. Claudia Pacini e rappresenta to e dife so dall’Avv. Alessio Menconi, –controricorrente – IRPEF IVA AVVISO ACCERTAMENTO Cons. est. Rosanna Angarano 2 avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG.

TOSCANA , n. 830/2016 , depositata il 10/05/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16 novembre2023 dal consigliere Rosanna Angarano . Rilevato che: 1.l’Agenzia delle entrate ricorre , nei confronti d i Cesare Tinelli , che resiste con controricorso, avverso la sentenza in epigrafe con la quale la C.t.r. ha rigettato l’appello dell’Ufficio avverso la sentenza della C.t.p. di Massa Carrarache, a propria volta, aveva accolto il ricorso del contribuente avverso l’avviso di accertamento con il quale, per l’anno di imposta 2009, erano state recuperate maggioriIrpef ed Iva.

2. L’Ufficio riteneva che una terza società, Tecnodesign s.a.s., di cui unici soci erano il coniuge ed il figlio del contribuente, fosse un soggetto fittizio, interposto tra il contribuente, esercente la libera professione di ingegnere, ed i suoi clienti, al solo scopo di imputare all’ente parte del reddito del primo, così beneficia ndo di un regime fiscale più favorevole. Considerato che:

1. con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 , cod. proc. civ. , la nullità della sentenza per contrasto tra motivazione e dispositivo.

2. Con il secondo motivo denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.,l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti «consistente nella natura Ires, e non Irap, dell’accertamento»e, in subordine, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. la violazione e/o falsa applicazione dell’art.112 cod. proc. civ.

3. In via preliminare va accolta l’eccezione di inammissibilità del ricorso in quanto tardivamente proposto. Cons. est. Rosanna Angarano 3 3.1. In primo luogo deve darsi atto che, diversamente da quanto riportato nel ricorso, la sentenza oggetto dell’impugnazione è stata depositata, non il 12 maggio 2016, bensì il 10 maggio 2016, così come riportato nell’epigrafe della stessa e sott oscritto dal segretario di sezione. E’ da detta ultima data , pertanto, che inizia a decorrere il termine, c.d. detto lungo, di cui all’art. 327 cod. proc. civ., operante indipendentemente dalla notificazione e decorrente dalla pubblicazione. 3.2.

Poiché il giudizio, in primo grado, è stato introdotto, come riferito nello stesso ricorso, in data 10 settembre 2014, si applica il termine semestrale di cui all’art. 327 cod. proc. civ., come novellato dall'art. 46 legge 18 giugno 2009 n. 69,mediante riduzione del termine da un anno a sei mesi,applicabile, ai sensi dell'art. 58 della medesima legge, ai giudizi instaurati a decorrere dal 4 luglio 2009 (Cass.04/05/2012, n. 6784). 3.3. Nel computo dei termini processuali mensili o annuali, fra i quali è compreso quello di decadenza dall'impugnazione ex art. 327 cod. proc. civ., si osserva, a norma degli artt. 155, secondo comma , cod. proc. civ., e 2963, quarto comma , cod. civ. il sistema della computazione civile,non ex numero, bensì ex nominatione dierum , nel senso che il decorso del tempo si ha, indipendentemente dall'effettivo numero dei giorni compresi nel rispettivo periodo, allo spirare del giorno corrispondente a quello delmese iniziale.

Più precisamente, iltermine scade nell'ultimo istante del giorno del mese corrispondente a quello in cui il fatto si è verificato, dovendosi considerare il giorno del mese iniziale quale riferimento per determinare il giorno di scadenza. (tra le più recenti Cass. 26/07/2023, n. 22518) Analogamente si deve procedere quando iltermine di decadenza interferisca con il periodo di sospensione feriale deitermini, sicché, percalcolare i termini di decadenza dal gravame , non occorre tenere Cons. est. Rosanna Angarano 4 conto dei giorni compresi tra il primo e trentunesimo giornodi agosto di ciascun anno; in tal caso, infatti, altermine semestrale di decadenza dal gravame dicui all'art. 327, primo comma, cod. proc. civ., devono aggiungersi i trentuno giorni di tale sospensione (Cass. 25/08/2020, n. 17640). 3.4.Va aggiunto, sul punto, che aifini della determinazione della sospensione deitermini processuali nel periodo feriale, la modifica di cui all'art. 16, comma 1, d.l.12 settembre 2014 n. 132 convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014 n. 162 del 2014 – che, sostituendo l'art. 1 legge 7 ottobre 1969n. 742 ha ridotto il periodo di sospensione da quarantaseigiorni a trentuno giorni (dal 1°al 31 agosto di ciascun anno) – trova applicazione, in mancanza di una disciplina transitoria, a partire dalla sospensione deitermini relativa al period o feriale dell'anno solare 2015 (Cass. 17/03/2022, n. 8722). 3.5.

In ragione dei principi sopra esposti,il termine per proporre il ricorso per cassazione, stante la pubblicazione in data 10 maggio 2016, scadeva l’11 dicembre del 2016 (calcolato sommando i trentuno giorni di sospensione feriale al termine semestrale in scadenza il 10 novembre 2016). Poiché l’11 dicembrecadeva di domenica, il termine restava prorogato, ex art. 155, quarto comma, cod. proc. civ. al giorno lunedì 12 dicembre 2016. La notifica del ricorso è avvenuta a mezzo pec la quale è stata spedita, accettata dal sistema e ricevuta nella casella del destinatario in data 13 dicembre 2016.

4. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile.

5. Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, non si applica l'art. 13 comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. Cons. est. Rosanna Angarano 5

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente a corrispondere alcontroricorrente le spese del giudizio di legittimità , che liquida in euro 200,00 per esborsi, euro 2.300,00 a titolo di