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Ordinanza — n. 33253/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court dismisses appeal on synthetic assessment, rejecting burden of proof and double conformity arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33253/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation dismissed the taxpayer's appeal against a regional tax commission's decision upholding a synthetic income assessment. The taxpayer argued that presumptive coefficients regarding historical vehicles and maintenance costs constituted a legal presumption requiring the tax authority to prove the facts, while also claiming the vehicles were non-productive assets. The court rejected these claims, ruling that the coefficients are merely indicative and do not create a legal presumption shifting the burden of proof, and that the taxpayer failed to demonstrate a factual difference between the lower and higher tax commissions' reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 38 DPR 600/1973; Art. 348 ter c.p.c.: The coefficients used in synthetic income assessments are not legal presumptions requiring the tax authority to prove the underlying facts, and appeals must demonstrate a factual difference between the lower and higher tax bodies to be admissible.

Parole chiave

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synthetic income assessment burden of proof tax legal presumption coefficients double conformity principle historical vehicle assets tax appeal admissibility factual difference requirement tipo di veicolo

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 38 DPR 600/1973
L'Agenzia delle entrate notificava a Benedetto D’Amico, relativamente all’anno d'imposta 2006, avviso di accertamento, con il quale recuperava a tassazione a fini Irpef l’importo di euro 7.148,00, oltre sanzioni ed accessori, determinando sinteticamente, ai sensi dell'art. 38 del d.P.R.
Art. 348 ter c.p.c.
La censura è inammissibile in virtù dell’art. 348 ter, quarto e quinto comma, cod.
Art. 360 c.p.c.
2697 c.c., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n.
Art. 2697 c.c.
600 anche in relazione all’art. 2697 c.c., ai sensi dell’art.
D.L. n. 83 del 2012, art. 54
26774 del 22/12/2016), disposto che, ai sensi del D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 2, trova applicazione alle impugnazioni proposte dall’11 settembre 2012 e, dunque, anche nel caso di specie.
art. 2697 c.c
600 anche in relazione all’art. 2697 c.c., ai sensi dell’art.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 5947 del 28/02/2023
Cass. n. 5947 del 28/02/2023, Cass.
Cass. n. 26774 del 22/12/2016
5947 del 28/02/2023, Cass. n. 26774 del 22/12/2016), disposto che, ai sensi del D.L.
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18903/2015 R.G. proposto da: D'AMICO BENEDETTO, domiciliato in ROMA VIALE DI VALLE AURELIA, 137, presso lo studio dell’avvocato LUCA ROSSI (RSSLCU69A13H501X) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE ROMA 2 UFFICIO CONTROLLI, domiciliata ex lege in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LAZIO n. 357/2015 depositata il 27/01/2015.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/10/2023 dal Consigliere Gian Paolo Macagno. FATTI DI CAUSA 1. L'Agenzia delle entrate notificava a Benedetto D’Amico, relativamente all’anno d'imposta 2006, avviso di accertamento, con il quale recuperava a tassazione a fini Irpef l’importo di euro 7.148,00, oltre sanzioni ed accessori, determinando sinteticamente, ai sensi dell'art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973, il maggior reddito di euro 35.643,00, a fronte di quello dichiarato di € 14.523,00. Dagli accertamenti effettuati nei confronti del contribuente era emerso, con riferimento all'anno in oggetto, la proprietà di 14 autovetture storiche, due motocicli e delle quote di due unità immobiliari ubicate rispettivamente in Latina e in Roma.

2. Impugnato l’atto impositivo, il ricorso del contribuente veniva rigettato dalla CTP di Roma, con decisione che veniva confermata in grado di appello con sentenza n. 357/2015 depositata il 27/01/2015.

3. Ricorre il contribuente affidandosi ad unico motivo, cui resiste l'Agenzia delle entrate mediante controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il motivo di ricorso il contribuente lamenta la “Violazione o falsa applicazione dell’art. 38, comma 4, 5, 7 del D.P.R. 29.09.1973 n. 600 anche in relazione all’art. 2697 c.c., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. oltre che Omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.” Con il motivo vengono pertanto veicolate due autonome censure, da esaminarsi separatamente.

2. Con la prima doglianza, proposta con riferimento al vizio di violazione di legge, il ricorrente lamenta l’errata applicazione, da parte del giudice di appello, dei criteri che regolano la ripartizione dell’onere della prova nell’accertamento sintetico.

3. Sostiene il contribuente che i coefficienti presuntivi su cui si basa l’accertamento sintetico non possano assurgere, da soli, al rango di una presunzione legale (ancorché relativa) tale da fondare legittimamente l’accertamento, essendo necessario che l’Ufficio adempia all’onere gravante su di esso di dimostrare i fatti costitutivi della pretesa avanzata, ovvero di provare, con ulteriori elementi, derivanti anche dal contraddittorio con il contribuente, l’esistenza di una presunzione grave, precisa e concordante del maggior reddito contestato.

4. La censura è infondata. 4.1. Occorre rammentare, in linea generale, che l'art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973, nel disciplinare il metodo di accertamento sintetico del reddito, nel testo vigente ratione temporis (cioè tra la legge n. 413 del 1991 e il d.l. n. 78 del 2010, convertito dalla legge n. 122 del 2010), prevede, da un lato (quarto comma), la possibilità di presumere il reddito complessivo netto sulla base della valenza induttiva di una serie di elementi e circostanze di fatto certi, costituenti indici di capacità contributiva, connessi alla disponibilità di determinati beni o servizi ed alle spese necessarie per il loro utilizzo e mantenimento (in sostanza, un accertamento basato sui presunti consumi); dall'altro (quinto comma), contempla le «spese per incrementi patrimoniali», cioè quelle sostenute per l'acquisto di beni destinati ad incrementare durevolmente il patrimonio del contribuente.

Ai sensi del sesto comma dell'art. 38 citato, resta salva la prova contraria, da parte del contribuente, consistente nella dimostrazione documentale della sussistenza e del possesso di redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta (con riferimento alla complessiva posizione reddituale dell'intero suo nucleo familiare, costituito dai coniugi conviventi e dai figli, soprattutto minori (Cass., sez. 5, 7/03/2014, n. 5365), o, più in generale, nella prova che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore (Cass., sez. 5, 24/10/2005, n. 20588;

Cass., sez. 5, 19/04/2013, n. 9539; Cass., sez. 5, 7/03/2014, n. 5365; Cass., sez. 6-5, 10/08/2016, n. 16912; Cass., sez. 6-5, 1/09/2016, n. 17487; Cass., sez. 5, 20/01/2017, n. 1510; v. ancora più di recente, ex multis. Cass. n. 2631/2022). 4.2. Nell'intento di delimitare i confini della prova contraria a carico del contribuente, a fronte di un accertamento induttivo sintetico ex art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973, questa Corte ha avuto modo di chiarire (a partire da Cass., sez. 5, 18/04/2014, n. 8995 richiamata dalla successiva Cass., sez. 5, 26/11/2014, n. 25104) che la norma chiede qualcosa di più della mera prova della disponibilità di ulteriori redditi e, pur non prevedendo esplicitamente la prova che detti ulteriori redditi siano stati utilizzati per coprire le spese contestate, chiede tuttavia espressamente una prova documentale su circostanze sintomatiche del fatto che ciò sia accaduto (o sia potuto accadere).

In tal senso va letto lo specifico riferimento alla prova (risultante da idonea documentazione) della entità di tali eventuali ulteriori redditi e della «durata» del relativo possesso, previsione che ha l'indubbia finalità di ancorare a fatti oggettivi (di tipo quantitativo e temporale) la disponibilità di detti redditi per consentite la riferibilità della maggiore capacità contributiva accertata con metodo sintetico in capo al contribuente proprio a tali ulteriori redditi, escludendo quindi che i suddetti siano stati utilizzati per finalità non considerate ai fini dell'accertamento sintetico, perché in tal caso essi non sarebbero ovviamente utili a giustificare le spese e/o il tenore di vita accertato, i quali dovrebbero pertanto ascriversi a redditi non dichiarati (in senso conforme si sono pronunciate Cass., sez. 5, 20/01/2017, n. 1510;

Cass., sez. 6-5, 16/07/ 2015, n. 14885; Cass., sez. 6-5, 23/03/2018, n. 7389; Cass., sez. 6-5, 10/07/2018, n. 18097; ed ancora Cass., sez. 5, 30/07/2019, n. 20479; Cass., sez. 5, 4/08/2020, n. 16637). 4.3. In tale contesto questa Corte ha, pure, puntualmente messo in rilievo che «...qualora ....il contribuente deduca che la spesa sia il frutto di liberalità, ai sensi dell'art. 38, sesto comma, del d.P.R. n. del 1973, la prova delle liberalità medesime deve essere fornita dal contribuente con la produzione di documenti, ai quali la motivazione della sentenza deve fare preciso riferimento» (Cass., sez. 5, 3/12/2010, n. 24597;

Cass., sez. 6-5, 26/01/2016, n. 1332). 4.4. Si è, altresì, spiegato che la dimostrazione della semplice esistenza del reddito riferibile al familiare convivente, se è rivelatrice di una astratta maggiore capacità contributiva familiare, non è di per se stessa induttiva del fatto che detto maggiore reddito sia stato impiegato proprio per sopperire alle esigenze di uno dei componenti del nucleo, sul quale ultimo incombe l'onere di contrastare il risultato derivante dall'applicazione di detti indici nei suoi confronti soltanto con la prova documentale. 4.5.

Tanto premesso, la regula iuris applicata dal giudice d'appello nel caso concreto risulta rispettosa del quadro normativo sopra richiamato e dell'orientamento giurisprudenziale di questa Corte, dovendosi escludere che, affermando la piena legittimità dell'accertamento sintetico fondato sulla presunzione di maggior reddito derivante non solo dalle spese per incrementi patrimoniali, ma anche dalle spese di sostenimento, esso sia incorso nelle violazioni delle norme e nel vizio di motivazione denunciati. 4.6. Rettamente la C.T.R. ha ritenuto insufficienti l’asserzione relativa al mancato utilizzo delle autovetture, posseduto ad esclusivi fini collezionistici (peraltro smentita da oggettivo riscontro – verbale della Guardia di Finanza di Lauria in data 28.06.2010 evidenziato dai giudici di appello), la circostanza che alla manutenzione degli stessi provvedesse in proprio il sig.

D’Amico (geometra operante nel settore edilizio, non munito di idonea qualifica tecnica), l’affermazione generica secondo cui alle spese avrebbe contribuito la moglie del ricorrente.

5. Con la seconda censura il ricorrente lamenta che la CTR non abbia tenuto in debito conto il principio in base al quale le auto storiche sono auto che non afferiscono quale bene produttivo di reddito e pertanto non annoverabili ai fini dell’accertamento sintetico presenta plurimi profili di inammissibilità, e non abbia debitamente valorizzato il fatto che, dalle produzioni del contribuente (iscrizione all’Associazione Auto Storiche e qualifica di Direttore tecnico della impresa dallo stesso amministrata), risulterebbe che questi possedesse le capacità tecniche per riparare in autonomia i veicoli.

6. La censura è inammissibile in virtù dell’art. 348 ter, quarto e quinto comma, cod. proc. civ., vertendosi in ipotesi di «doppia conforme» e non avendo il ricorrente assolto al proprio onere di allegare la «diversità» delle «ragioni di fatto» considerate dalla Commissione tributaria provinciale e dalla Commissione tributaria regionale (cfr. Cass. n. 5947 del 28/02/2023, Cass. n. 26774 del 22/12/2016), disposto che, ai sensi del D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 2, trova applicazione alle impugnazioni proposte dall’11 settembre 2012 e, dunque, anche nel caso di specie.

7. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 2.300,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorren