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Ordinanza — n. 33251/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses tax appeal as inadmissible due to the taxpayer's subsequent withdrawal of the lawsuit.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33251/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the tax appeal inadmissible because the taxpayer withdrew the lawsuit after the tax authority partially annulled the original assessment notices. Although the taxpayer initially challenged the Guardia di Finanza's access to bank accounts to attribute unreported income to the company, they later communicated their withdrawal to the tax agency. Consequently, the court ruled that the matter was extinguished by the lack of interest, rendering the original grievances unnecessary for review.

Regesto Legislator

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Art. 370 c.p.c.; Art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002: A tax appeal becomes inadmissible if the taxpayer withdraws the suit, extinguishing the subject matter of the dispute and precluding the application of the double unified contribution fee.

Parole chiave

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tax appeal withdrawal inadmissibility due to lack of interest double unified contribution fee tax authority assessment bank account access evidence dichiarazione dei redditi inchiesta per sottrazione d'imposta conti finanziari

Disposizioni normative citate

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Art. 370, comma 1, c.p.c.
Ermese Cantarutti la sentenza con 7 motivi mentre l’Agenzia si è costituita al solo fine di partecipare all’udienza di discussione della causa ex art. 370, comma 1, c.p.c.
Art. 13, comma 1 - quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
"doppio contributo unificato" di cui all'art. 13, comma 1 - quater, del D.P.R.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 5^, 12 novembre 2015, n. 23175
Cass., Sez. 6 - 1^, 18 luglio 2018, n. 19071
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.23326/2015 R.G. proposto da : CANTARUTTI ERMES rappresentato e difeso dagli avv. Filippo Capomacchia e Cesare Persichelli e domiciliato presso lo studio di quest’ultimo in via Crescenzio n. 20; –ricorrente– contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; -intimata- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale di Trieste n. 80/11/2015, depositata il 2.3.2015; uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 27 settembre 2023 dal Consigliere Annachiara Massafra.

FATTI DI CAUSA 1. Emerge dalla sentenza impugnata oltre che dagli atti di parte che Ermes Cantarutti ricorse avverso gli avvisi di accertamento emessi dall’Agenzia delle entrate per maggiore imposizione Irap ed IVA per gli anni 2006, 2007 e 2008. Tutti gli avvisi si fondavano sull’accesso che la Guardia di Finanza di Cividale del Friuli aveva effettuato sui conti correnti bancari personali intestati ai soci della società ed ad alcuni loro familiari: tutti i movimenti in entrata ed uscita sui conti personali di tali soggetti venivano imputati a ricavi non dichiarati da parte della società.

I ricorsi, riuniti, vennero respinti dalla commissione tributaria provinciale. La sentenza venne quindi impugnata ed il giudice di seconde cure respinse l’appello. Ermese Cantarutti la sentenza con 7 motivi mentre l’Agenzia si è costituita al solo fine di partecipare all’udienza di discussione della causa ex art. 370, comma 1, c.p.c. Motivi della decisione 1Successivamente alla presentazione del ricorso, il ricorrente, ha comunicato che l’Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale di Udine ha annullato parzialmente gli avvisi in relazione alle annualità 2006 e 2007 e, pertanto, ha dichiarato di rinunciare al ricorso, con compensazione delle spese di lite come da accordi con controparte.

Emerge, inoltre, dagli atti che la rinuncia sia stata comunicata all’Agenzia delle Entrate. Ne consegue la non necessità di riprodurre in questa sede le singole doglianze proposte. Deve quindi dichiararsi l’inammissibile il ricorso originariamente proposto per sopravvenuta carenza di interesse. Stante la costituzione tardiva dell’Agenzia, non vi è da provvedere sulle spese. Si dà atto dell’insussistenza dei presupposti per il versamento del c.d. "doppio contributo unificato" di cui all'art. 13, comma 1 - quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, da parte della ricorrente stante la cessazione della materia del contendere per rinuncia al ricorso in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, "lato sensu" sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica. (Cass., Sez. 5^, 12 novembre 2015 201 5 , n. 23175 ;

Cass., Sez. 6 - 1 ^, 18 luglio 2018, n. 19071).

P.Q.M.

Dichiara cessata la materia del contendere per sopravve