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Ordinanza — n. 33244/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows appeal against tax agency, quashing lower court's fee award below statutory minimums.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33244/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court allowed the appeal filed by Francesca De Stefano against the Regional Tax Court's decision regarding litigation costs. The lower court had awarded fees below the statutory minimums prescribed by relevant decrees without providing necessary justification. The Court ruled that the appeal was founded because the appellate judge violated mandatory minimum thresholds and failed to distinguish costs by phase, ordering a retrial for proper fee calculation.

Regesto Legislator

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Art. 15 d.lgs.546/92; d.m. 55/2014; d.m. 37/2018: The judge cannot award litigation costs below the mandatory minimums established by the relevant decrees, and any reduction must be duly motivated with specific reasons justifying the deviation from the tabular values.

Parole chiave

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litigation costs mandatory minimums tax agency appeal procedural violation fee liquidation riduzione delle tasse rettifica delle detrazioni liquidazione aziendale a fini fiscali

Disposizioni normative citate

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Art. 15 d.lgs.546/92
Art. 36 d.lgs.546/92
Art. 61 d.lgs.546/92
Art. 2233 c.c.
d.l.31.2012
15 d.lgs.546/92, 36 e 61 d.lgs.546/92, 2233 c.c., 1,3 e 13 del d.l.31.2012, d.m.
d.m. 55/2014
15 d.lgs.546/92, 36 e 61 d.lgs.546/92, 2233 c.c., 1,3 e 13 del d.l.31.2012, d.m. 55/2014, d.m.
d.m. 37/2018
55/2014, d.m. 37/2018, in quanto al di sotto dei limiti tabellari e priva di motivazione;
artt. 15 d.lgs.546/92
La ricorrente lamenta che tale liquidazione sia illegittima rispetto ad una serie di referenti normativi: artt. 15 d.lgs.546/92, 36 e 61 d.lgs.546/92, 2233 c.c., 1,3 e 13 del d.l.31.2012, d.m.

Giurisprudenza citata

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Cass. 05/05/2022 n.14198
Cass.13/04/2023 n.9815
Cass. n. 10466 del 2023
Cass. 6518/2022
Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to waiver of legal qualification arguments in plea agreement.
Cass. 23873/2021
Cassation court dismisses appeal regarding lawyer fees and case value indeterminability in Italian civil procedure.
Cass.19482/2018
23873/2021; Cass.19482/2018; Cass.
Cass. 6306/2016
23873/2021; Cass.19482/2018; Cass. 6306/2016);
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.1020/2023 R.G. proposto da : DI STEFANO FRANCESCA, elettivamente domiciliato in MESSINA VIA LENZI 5 C.O DOMIANELLO, presso lo studio dell’avvocato BENVENGA GIUSEPPE (BNVGPP54P24F400P) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso lo studio dell’avvocato AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. REGGIO CALABRIAn. 1796/2022 depositata i l 31/05/2022 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/11/2023 dal Consigliere ANTONIO MONDINI. Premesso che: 1.Francesca De Stefano ricorre, con un motivo, per la cassazione della sentenza in epigrafe con cui la CTR, ritenuto fondato l’appello di essa ricorrente relativo al capo della decisione di primo grado con cui la CTP aveva compensato le spese in ragione dell’ esiguo valore della causa -€92,50- dopo aver dichiarato cessata la materia del contendere a seguito del riconoscimento, da parte della Agenzia delle Entrate, della fondatezza del ricorso originario contro un avviso di liquidazione dell’imposta di registro, ha liquidato €100,00 di spese per il primo grado e €200 di spese per il secondo grado.

La ricorrente lamenta che tale liquidazione sia illegittima rispetto ad una serie di referenti normativi: artt. 15 d.lgs.546/92, 36 e 61 d.lgs.546/92, 2233 c.c., 1,3 e 13 del d.l.31.2012, d.m. 55/2014, d.m. 37/2018, in quanto al di sotto dei limiti tabellari e priva di motivazione;

2. l’Agenzia delle Entrate è rimasta intimata; considerato che: 1.il ricorso è fondato;

2. in riferimento al d.m.55 del 2014 -applicabile, nel caso di specie, ratione temporis relativamente alla spese del primo grado di giudizio-, la Corte ha precisato che “In tema di liquidazione dellespese processuali ai sensi del d.m. n. 55 del 2014, l'esercizio del potere discrezionale del giudice, contenuto tra ilminimo e il massimo dei parametri previsti, non è soggetto al controllo di legittimità, attenendo pur sempre a parametri indicati tabellarmente, mentre lamotivazione è doverosa allorquando il giudice decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo in tal caso necessario che siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di esso” (Cass. 05/05/2022 n.14198).

In riferimento poi al d.m. 37 del 2018 --applicabile, nel caso di specie, ratione temporis relativamente alla spese del secondo grado di giudizio- la Corte ha affermato che “In tema di spese legali, in assenza di diversa convenzione tra le parti, il giudice, ove la liquidazione dei compensi professionali e delle spese di lite avvenga in base ai parametri di cui al d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 37/2018, non può scendere al di sotto dei valori minimi, in quanto aventi carattere inderogabile” (Cass.13/04/2023. n.9815; Cass.n. 10466 del 2023 );

3. il giudice di appello ha, senza motivazione, ridotto al di sotto del minimo la liquidazione delle spese del primo grado pur tenendo conto della insussistenza dei presupposti per riconoscere compensi pretesi per la fase cautelare, ed ha, in violazione dal nuovo testo dell’art. 4, comma primo, D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 37/2018, e diminuito al di sotto della soglia massima della diminuzione possibile pur tenendo conto della insussistenza dei presupposti per riconoscere compensi pretesi per la fase cautelare, i valori medi di cui alla tabella allegata allo stesso d.m. per il grado di appello. Il tutto, sia per il primo che per il secondo grado, con l’attribuzione di un importo onnicomprensivo senza la necessaria distinzione per fasi (Cass. 6518/2022; Cass. 23873/2021; Cass.19482/2018; Cass. 6306/2016);

4. il motivo di ricorso deve essere accolto. La sentenza deve essere cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa alla corte territoriale, in diversa composizione, per la nuova liquidazione delle spese del primo e del secondo grado da effettuarsi in conformità ai principi posti da questa Corte e sopra richiamati, nonché per la pronuncia sulle spese di legittimità; PQM la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria , in diversa composizione, per la nuova liquidazione delle spese del primo e del secondo grado da effettuarsi in conformità ai principi posti da questa Corte e sopra richiamati, nonché pe