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Ordinanza — n. 33225/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to late submission of interest loss evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33225/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the cassation appeal inadmissible because the appellant failed to demonstrate a continuing interest in the decision after submitting late evidence of annulled tax notices. Although the appellant argued that subsequent administrative rulings voided the underlying debt, the opposing parties did not formally acknowledge this change in circumstances. Consequently, the Court ruled that the procedural defect of late evidence submission precluded the appeal from being examined on its merits.

Regesto Legislator

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Art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002; The sanction for inadmissible appeals applies to original defects but not to subsequent loss of interest unless parties formally acknowledge the change.

Parole chiave

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sopravvenuta carenza interesse contributo unificato inammissibilità ricorso d.P.R. 115/2002 scompenza virtuale notifica delle Intese opposizione al precetto esecutivo iscrizione di un'ipoteca legale

Disposizioni normative citate

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Art. 360 n. 3 e n. 5 cod.proc.civ.
la violazione di legge e l’omesso esame, ai sensi dell’art. 360 n. 3 e n. 5 cod.proc.civ., delle eccezioni di decadenza e prescrizione delle pretese tributarie sottese alle cartelle presupposte, rinviando in particolare a 4 cartelle indicate nel ricorso introduttivo del giudizio;
Art. 26 comma 1 seconda parte del d.P.R. n. 602 del 1973
3 cod.proc.civ., dell’art. 26, comma 1, seconda parte del d.P.R.
Art. 13 comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
890 del 1982, richiamata dall’art. 139 cod.proc.civ., essendo state notificate le cartelle con consegna al portiere senza invio della successiva raccomandata;
art. 139 cod.proc.civ
890 del 1982, richiamata dall’art. 139 cod.proc.civ., essendo state notificate le cartelle con consegna al portiere senza invio della successiva raccomandata;

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 2, 29/07/2021, n. 21757
Cass., Sez. 2, 29/07/2021, n. 21757), mentre, nel caso di specie, le controparti (alcune delle quali solo intimate) non hanno assunto alcuna conclusione rispetto alle circostanze sopravvenute allegate dal ricorrente.
Cass., Sez. 6-2, 02/07/2015, n. 13636
Deve pure ricordarsi che, come già chiarito da questa Corte (v., tra le tante, Cass., Sez. 6-2, 02/07/2015, n. 13636), la ratio dell'art.
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18622/2018 R.G. proposto da: MACEDONIO VINCENZO (MCDVCN50L07H501Q), Avvocato cassazionista, in giudizio personalmente, senza il ministero di un altro difensore, ed elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEL VIMINALE 38, -ricorrente- contro ROMA CAPITALE, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEL TEMPIO DI GIOVE 21, presso lo studio dell’AVVOCATURA ROMA CAPITALE e rappresentata e difesa dall'avvocato ROSSI DOMENICO (RSSDNC65L07C352T) -controricorrente- nonchè contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE REGINA MARGHERITA 294 e rappresentata e difesa dall’avvocato FRONTICELLI BALDELLI ENRICO (FRNNRC66L10H501Q), -controricorrente- AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso lo studio dell’avvocato AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587), che la rappresenta e difende, -resistente- nonchè contro EQUITALIA SUD SPA, REGIONE LAZIO, COMUNE DI ROMA ORA ROMA CAPITALE, CONSORZIO DI BONIFICA DI CAULONIA, CAMERA DI COMMERCIO DI REGGIO CALABRIA, AMA SPA, CONSORZIO DI BONIFICA TEVERE E AGRO ROMANO, COMUNE DI ARICCIA -intimati- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

LAZIO n. 7535/2017 depositata il 18/12/2017, udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/11/2023 dal Consigliere FRANCESCA PICARDI. RILEVATO 1.Vincenzo Macedonio ha impugnato la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria (numero 09776201001982000), notificata da Equitalia Sud s.p.a. in data 23 aprile 2015, chiedendo l’annullamento delle cartelle di pagamento presupposte, mai notificate regolarmente, ed eccependo la prescrizione o decadenza delle relative pretese tributarie. 2.Il ricorso è stato rigettato in primo grado. 3.All’esito dell’appello, è stato confermato l’avviso impugnato, dedotto il credito recato dalle sole cartelle 097200736652225000 e 0972008022544458000, la cui invalidità della notifica è stata accertata in separati giudizi. 4.Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il contribuente, che ha successivamente depositato una memoria in cui ha allegato il sopravvenuto venir meno dell’interesse alla decisione alla luce delle sentenze n. 17099 del 2018 della Commissione provinciale tributaria di Roma (r.g. 12117/2016) e n. 6631 del 2019 della Commissione tributaria regionale del Lazio (r.g. 2194/2019), che hanno annullato le altre cartelle di pagamento presupposte. 5.Si sono costituite tempestivalmente con controricorso Roma Capitale e Agenzia delle Entrate-Riscossione, mentre l’Agenzia delle Entrate si è costituita al solo fine dell’eventuale partecipazione dell’udienza e le altre parti sono rimaste intimate.

Roma Capitale ha depositato memoria. 6.La causa è stata trattata all’adunanza camerale dell’8 novembre 2023.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.Con il presente ricorso il ricorrente ha denunciato:

1) la violazione di legge e l’omesso esame, ai sensi dell’art. 360 n. 3 e n. 5 cod.proc.civ., delle eccezioni di decadenza e prescrizione delle pretese tributarie sottese alle cartelle presupposte, rinviando in particolare a 4 cartelle indicate nel ricorso introduttivo del giudizio;

2) la violazione, ai sensi dell’art. 360 n. 3 cod.proc.civ., dell’art. 26, comma 1, seconda parte del d.P.R. n. 602 del 1973 in luogo della l. n. 890 del 1982, richiamata dall’art. 139 cod.proc.civ., essendo state notificate le cartelle con consegna al portiere senza invio della successiva raccomandata;

3) l’omesso esame, ai sensi dell’art. 360 n. 5 cod.proc.civ., dell’eccezione riguardante l’obbligo dell’agente della riscossione di produrre in giudizio copia integrale delle cartelle di pagmento e degli originali delle ricevute postali di notifica.

2. Con successiva memoria il ricorrente ha allegato il sopravvenuto venir meno dell’interesse alla decisione alla luce delle sentenze n.17099 del 2018 della Commissione provinciale tributaria di Roma e n. 6631 del 2019 della Commissione tributaria regionale del Lazio, che hanno annullato le altre cartelle di pagamento presupposte.

3. Il ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse alla luce delle allegazioni dello stesso ricorrente. Più precisamente nella memoria del 18 ottobre 2023 si legge che «parte ricorrente non ha più sostanziale interesse all’accoglimento del ricorso». Non può, tuttavia, procedersi alla declaratoria della cessazione della materia del contendere, in quanto tale pronuncia presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale (v.

Cass., Sez. 2, 29/07/2021, n. 21757), mentre, nel caso di specie, le controparti (alcune delle quali solo intimate) non hanno assunto alcuna conclusione rispetto alle circostanze sopravvenute allegate dal ricorrente. 4.In definitiva, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza d’interesse, con integrale compensazione delle spese di lite, tenuto conto della sussistenza di gravi ed eccezionali ragioni, consistenti, da un lato, nell’esito delle cause connesse alla presente e, dall’altro, nella tardiva allegazione delle circostanze sopravvenute da parte del ricorrente – le sentenze invocate sono del 2018 e 2019, ma sono state prodotte in giudizio solo con la memoria depositata nell’ottobre 2023.

Deve pure ricordarsi che, come già chiarito da questa Corte (v., tra le tante, Cass., Sez. 6-2, 02/07/2015, n. 13636), la ratio dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, va individuata nella finalità di scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose, sicchè tale meccanismo sanzionatorio si applica per l'inammissibilità originaria del gravame (nella specie, ricorso per cassazione) ma non per quella sopravvenuta (nella specie, per sopravvenuto difetto di interesse).

P.Q.M.

La Corte: dichiara inammissibile il ricorso per cassazione per sopravvenuta carenza di interesse; dichiara integralme