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Ordinanza — n. 33220/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court dismisses appeal as litigation settled by payment under new 2022 law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33220/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the tax litigation extinguished and ended the dispute because the taxpayer had settled the matter under the new law. The taxpayer argued for annulment of tax assessments, while the Treasury defended the original tax quantum. The court ruled that the procedural outcome was a dismissal based on the statutory settlement mechanism.

Regesto Legislator

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Art. 5, l. n. 133/2022; When a taxpayer pays the assessed tax amount, the litigation is extinguished and the matter ceases to be contested.

Parole chiave

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tax litigation extinguishment settlement by payment tax assessment annulment contributory capacity index synthetic tax method unified contribution waiver Cassazione ordinanza arretrati d'imposta

Disposizioni normative citate

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Art. 5, l. n. 133/2022
CONSIDERATO La parte ricorrente ha rappresentato di aver definito la lite ai sensi dell’art. 5, l. n. 133/2022, mentre la difesa erariale ha dato atto del regolare pagamento da parte del contribuente di quanto dovuto a tal fine in relazione a ciascun avviso di accertamento oggetto di giudizio.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Ai sensi dell’art. 13, comma 1- quater del d.P.R.
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3263/2015R.G. proposto da Volante Pietro, con gli avvocati Michelangelo Fanfani e Gioia Maria Scipio, nel domicilio eletto presso lo studio del primo, in Roma, via Lazio n. 20/c epresso l’indirizzo PEC: avv.fanfani@pec.it; –ricorrente – contro Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex legein Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12; -controricorrente - nonché Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro -legale rappresentante p.t.;

Oggetto: 22– 3263 - 20 15 – 25 /10/2023 MMF -intimato - avverso la sentenza della Commissione Tributaria regionale per la Lombardia – Milano n. 3 1 08 / 32 /20 14 pronunciata il 09 aprile 2014 e depositata l’11 giugno 2014, non notificata. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25 ottobre 202 3 dal Co: Marcello M. Fracanzani; RILEVATO Indata 10 luglio 2011 il contribuente Pietro Volante era attinto da due avvisi di accertamento per gli anni di imposta 2006 e 2007, con ricostruzione del maggior reddito e ripresa a tassazione con metodo sintetico (redditometro) in ragione della disponibilità di beni– indice di maggior capacità contributiva.

Avversati gi atti impositivi, le ragioni del contribuente erano apprezzate dal giudice di prossimità che annullava integralmente la ripresa a tassazione, mentre sull’appello erariale il collegio di secondo grado rideterminava il quantum dovuto. Donde sp icca ricorso la parte contribuente, affidandosi ad unico mezzo. Resiste il patrono erariale con controricorsoper la sola Agenzia delle entrate. CONSIDERATO La parte ricorrente ha rappresentato di aver definito la lite ai sensi dell’art. 5, l. n. 133/2022, mentre la difesa erariale ha dato atto del regolare pagamento da parte del contribuente di quanto dovuto a tal fine in relazione a ciascun avviso di accertamento oggetto di giudizio.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizioe cessata la materia del contendere ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 5,l. n. 133/2022. Le spese restano a carico di chi le ha anticipate. Ai sensi dell’art. 13, comma 1- quater del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della non sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato 22– 3263 - 20 15 – 25 /10/2023 MMF pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 – bis dello stesso ar