Court dismisses tax appeal, declaring litigation extinguished due to voluntary payment and settlement request.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the tax litigation extinguished after the taxpayer submitted a formal request to settle the dispute and pay the outstanding amount. Although the tax agency initially challenged the liquidation notice, the taxpayer's subsequent actions of filing a settlement request and paying the first installment satisfied the legal requirements for termination. Consequently, the court ruled that the proceedings end without a substantive judgment on the tax liability, leaving procedural costs to the party who advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13 d.l. 119/2018; Art. 13, comma 1-quater d.P.R. 115/2002: When a taxpayer voluntarily requests the termination of litigation and pays the due sum, the court must declare the process extinguished, regardless of prior administrative challenges.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.3626/2017 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso lo studio dell’avvocato AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro BELOGI GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PADOVA 1, presso lo studio dell’avvocato SALVATORI GIORGIO M. (SLVGGM59D23D643D) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. ANCONA n. 453/2016 depositata il27/06/2016.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/11/2023 dal Consigliere ANTONIO MONDINI. Lette le conclusioni della Procura Generale, nella persona del Dottor Roberto Mucci, che ha chiesto rigettarsi il ricorso. Rilevato che: 1.l'Agenzia delle entrate ricorreva per la cassazione della sentenza in epigrafe, resa dalla CTR delle Marche in causa relativa alla legittimità dell'avviso di liquidazione notificato dall'Agenzia delle entrate al notaio Giuseppe Belogi per imposta pretesa, ai sensi dell'art.2, comma 47, d.l. 3 ottobre 2006 n.262, in misura proporzionale su atto di costituzione e dotazione di trust;
2. il contribuente resisteva con controricorso;
3. con atto depositato nella cancelleria di questa Corte in data 11 novembre 2020, il contribuente deduceva e documentava di avere notificato all'Agenzia, il 29 maggio 2019, istanza di definizione della lite ai sensi dell'art.6 del d.l. 119/2018 e di avere poi versato la prima rata della somma dovuta per la definizione;
4. con atto in data 24 ottobre 2023 l’Agenzia delle Entrate dava conto del fatto che “il contribuente ha presentato regolare istanza di definizione della lite ai sensi dell’art. 6 del D.L. n. 119/2018, accompagnata dal versamento delle somme dovute e che la stessa è stata dichiarata regolare dalla competente Direzione Provinciale”. Faceva istanza perché la Corte dichiarasse “l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese”;
5. la Corte, per quanto precede, visto il comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, dichiara l’estinzione del processo e, ai sensi dell'ultimo periodo del medesimo comma 13, dispone che le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate;
6. non sussistono i presupposti per il versamento del c.d. "doppio contributo unificato" di cui all'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 (Cass., Sez. 5, 10 dicembre 2021, n. 39284; Cass., Sez. 5, 15 settembre 2022, n. 27244);
P.Q.M.
la Corte dichiara estinto il giudizio con spese a carico della parte che le ha anticipate. Così