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Sentenza — n. 33204/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax collection appeal due to lack of reasoning in second instance judgment.

Numero d'incarto Sentenza — n. 33204/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeal against the Sicilian Tax Collection Court's decision, ruling that the second-instance judgment was null due to a complete lack of reasoning. While the lower court reversed the first-instance ruling regarding the late appearance of the tax agent, it failed to explain how it evaluated the documentary evidence presented by the appellant. Consequently, the court declared the appealed sentence void and remanded the case for a new examination by a different panel of the second-instance court.

Regesto Legislator

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Art. 360, para. 1, n. 4 c.p.c.; Art. 132, n. 4 c.p.c.; Art. 36, para. 2, n. 4 D.Lgs. 546/1992: A judgment is null if it lacks any reasoning or if its arguments are so contradictory that the basis for the decision cannot be identified.

Parole chiave

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lack of reasoning nullity of judgment tax collection proceedings remand for new trial error in proceeding procedura di ricupero d'imposta opposizione tardiva riapertura della pratica

Disposizioni normative citate

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Art. 360, para. 1, n. 4 c.p.c.
Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, primo comma , cod.
Art. 132, n. 4 c.p.c.
La mancanza della motivazione, rilevante ai sensi dell’art. 132, n.
Art. 36, para. 2, n. 4 D.Lgs. 546/1992
Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, primo comma , cod.
art. 115 c.p

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. U. 07/04/2014, n. 8053
Cass. 01/03/2022, n. 6626
Cass. 25/09/2018, n. 22598
6626; Cass. 25/09/2018, n. 22598).
Cass. 23/05/2022, n. 16653
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Testo completo

ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n.23364/2018 R.G. proposto da : FLLI MESSINA DI MESSINA DIEGO C SNC, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ARNO 38, presso lo studio dell’avvocato MONCADA GIANLUCA (MNCGLC83E25A089U) rappresentato e difeso dall'avvocato LO GIUDICE SALVATORE(LGDSVT53E30B602K) -ricorrente- contro RISCOSSIONE SICILIA SPA -intimato- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. PALERMO n. 113/2018 depositata il 10/01/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/11/2023 dal Consigliere ANTONIO MONDINI.

Udite le conclusioni della Procura Generale, nella persona del Dottoressa Rosa Maria Dell’Erba, che ha chiesto accogliersi rigettarsi accogliersi il primo e il secondo motivo di ricorso , con assorbimento degli altri. FATTI DELLA CAUSA 1.la snc F.lli Messina di Messina Diego C. propone tredici motivi di ricorso per la cassazione della sentenza in epigrafe, di riforma della sentenza della CTP di Agrigento con cui era stato accolto il ricorso originario contro una cartella di pagamento e tutti gli atti alla stessa sottesi, sulla motivazione per cui i documenti dell’agente della riscossione erano inutilizzabili a causa del fatto che l’agente si era costituto in giudizio tardivamente con la conseguenza che quanto dedotto dalla ricorrente nel ricorso originario doveva ritenersi incontestato ex art. 115 c.p.c.

2. La CTR della Sicilia ha ribaltato la decisione di primo grado sul solo rilievo per cui la tardività della costituzione in giudizio non precludeva la produzione documentale e non rendeva la produzione inutilizzabile.

3. La Riscossione Sicilia spa è rimasta intimata;

4. La Procura Generale ha concluso per accoglimento del primo e del secondo motivo di ricorso con assorbimento degli altri; RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Con i primi due motivi di ricorso viene lamentata -sotto la rubrica, rispettivamente, di “violazione e falsa applicazione degli artt. 36 e 53 del d.lgs. 546/92. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, primo comma , cod. proc. civ. nn. 3 e 5” e di “violazione e falsa applicazione degli artt. 36 e 53 del d.lgs. 546/92 e 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4”- la assenza di motivazione della decisione impugnata.

2. I due motivi di ricorso sono fondati. 2.1. La mancanza della motivazione, rilevante ai sensi dell’art. 132, n. 4, cod. proc. civ. (e nel caso di specie dell’art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992) e riconducibile all’ipotesi di nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., si configura quando questa manchi del tutto – nel senso che alla premessa dell'oggetto del decidere, risultante dallo svolgimento del processo, segue l'enunciazione della decisione, senza alcuna argomentazione – ovvero nel caso in cui essa formalmente esista come parte del documento, ma le sue argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del decisum. (Cass.

Sez. U. 07/04/2014, n. 8053; successivamente, tra le tante, Cass.01/03/2022, n. 6626; Cass. 25/09/2018, n. 22598). Le Sezioni Unite della Corte hanno, altresì, precisato che la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo, allorquando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguìto dal giudice per la formazione del proprio convincimento, cioè tali da lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Come ricordato da ultimo da Cass. 23/05/2022, n. 16653). 2.2.

La sentenza impugnata incorre nel vizio denunciato: come già ricordato, la CTR ha riformato la decisione di primo grado sul solo rilievo per cui la tardività della costituzione giudizio dell’agente della riscossione nel primo grado di giudizio non precludeva la produzione documentale eseguita dall’agente né rendeva la documentazione inutilizzabile. La CTR non ha indicato la documentazione, non ha dato conto del contenuto della documentazione né tanto meno ha dato conto di aver valutato la documentazione a fronte delle, e come idonea a superare le numerosissime e variegate contestazioni sollevate dalla ricorrente in rapporto alla cartella, in rapporto all’iscrizione a ruolo, in rapporto all’avviso di accertamento (che essa ha riferito alla “TARSU dell’anno 2007” e non al “canone acqua”), così come elencate alle pagine 1 e 2 del ricorso per cassazione.

3. Il primo e il secondo motivo di ricorso devono essere accolti.

4. Gli altri undici motivi di ricorso restano assorbiti in quanto veicolano censure di violazioni di legge che secondo la ricorrente dovrebbero ritenersi essere state commesse dalla CTR ove la stessa avesse implicitamente giudicato infondate tutte le eccezioni di cui all’originario ricorso.

5. La sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio della causa alla corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, per nuovo esame nonché per la liquidazione delle spese del processo. PQM la Corte accoglie il primo e secondo motivo di ricorso, dichiara assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in