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Ordinanza — n. 33189/2023 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses tax appeal and orders fee compensation upon voluntary withdrawal under simplified dispute resolution.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33189/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed Danilo Neroni's appeal against a tax lien notification, ruling that the procedural outcome was the extinction of the proceedings due to the taxpayer's voluntary withdrawal. Neroni argued for the nullity of the act and the prescription of underlying debts, but the Regional Tax Commission had already rejected his claims based on valid postal notification. The court granted the withdrawal and ordered full cost compensation, noting that the general rule for losing parties does not apply when a taxpayer opts for simplified dispute resolution to avoid penalties.

Regesto Legislator

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Art. 1, commi da 231 a 252, legge n. 197/2022; Art. 391, c.p.c.: In simplified dispute resolution, a taxpayer's withdrawal during the proceedings mandates cost compensation to the tax authority, overriding the general rule that the losing party bears costs.

Parole chiave

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simplified dispute resolution tax lien notification voluntary withdrawal cost compensation tax appeal dismissal contributo unificato Equitalia services validità della notifica postale

Disposizioni normative citate

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Art. 1, commi da 231 a 252, legge n. 197/2022
1 ( Fax : 06.37353637 ; pec: loredanaseveroniâordineavvocatiroma_org); -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE –RISCOSSIONE, ai sensi dell'art. 1, comma 3 , d.l.
Art. 391, secondo comma, c.p.c.
Art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
225 del 2016).Invero, l'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R.
art. 112 cod. proc. civ
Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 6 - L, Ordinanza n. 28311 del 07/11/2018
Cass., Sez. 6 -5, Ordinanza n. 14782 del 07/06/2018
Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 31732 del 07/12/2018
Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 31732 del 07/12/2018, in una fattispecie intema di rinuncia al ricorso da parte del contribuente per adesione alla definizione agevolata di cui all'art.
Cass., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 23175 del 12/11/2015
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Testo completo

nciato la seguente ORDINANZA sulricorso 5446 / 20 1 8 propost i da: Danilo NERONI, nato a Roma il 06/12/1973 e residente in Nerola (RM) , Frazione Osteria di Nerola s.n.c. ( C.F. : NRNDNL73T06H501E ) , rappresentato e difeso, come da procura speciale rilasciata con separato atto, dall'Avv. Loredana Severoni ( C.F. : SVRLDN70L68D464P ) e d elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Roma, allaVia Fulcieri Paulucci de' Calboli n. 1 ( Fax : 06.37353637 ; pec: loredanaseveroniâordineavvocatiroma_org); -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE –RISCOSSIONE, ai sensi dell'art. 1, comma 3 , d.l. 22.10.2016 n. 193, convertito, con modificazioni. dalla l. n. 225, subentrata a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, di Equitalia Servizi di Riscossione S.p.A., società del Gruppo Comunicazione preventiva iscrizione ipotecaria – Rinuncia ricorso Equitalia, con sede legale in Roma, alla Via G.

Grezar n. 14 ( C.F. : 13756881002), in persona del legale rappresentante in carica, giusta procura speciale a rogito Notaio Marco De Luca di Roma rilasciata il 5.7.2017 ( Rep. 42.910/24.408 ) , rappresentata e difesa dall'Avv. Gioia Vaccari (C.F.:VCCG1046B64H501C) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, al Viale Gioacchino Rossini n. 18, in virtù della procura rilasciata su documento informatico separato sottoscritto con firma digitale e congiunto al controricors o ( indirizzo p.e.c. : gioiavaccari@ordineavvocatiroma.org;numero di fax: 0625496250 ) ; -controricorrente – e Agenzia delle Entrate (C.F.: 06363391001), in pe rsona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (C.F.:80224030587) e presso la stessa domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12; -controricorrente – e Camera di Commercio di Roma;

Regione Lazio; -intimate - - avverso l a sente nza n. 4 209 / 20 1 7 emessa d a l la C TR Sicilia in data 11/07/2017e non notif icata ; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Dott. Andrea Penta. Rilevato che 1. Neroni Danilo proponeva ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma avverso una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, lamentandone, tra l’altro, la nullità per omessa notifica delle cartelle di pagamento presupposte e l’avvenuta prescrizione dei crediti sottostanti.

2. La Commissione Tributaria Provinciale rigettava il ricorso.

3. Sull’appello del contribuente, la Commissione Tributaria Regionale Lazio rigettava il gravame, affermando che la CTP aveva rilevato, sulla base della documentazione prodotta in giudizio dall’Equitalia e con motivazione non apparente, la legittimità della notifica delle cartelle presupposte all’atto impugnato e che la notifica delle cartelle eseguite direttamente dall’esattore, ai sensi dell’art. 26 dPR n. 602/1973, a mezzo del servizio postale si era regolarmente perfezionata con la ricezione dell’atto da parte del destinatario.

4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per cassazione Neroni Danilo sulla base di tre motivi. L’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Entrate Riscossione hanno resistito con separati controricorsi. La Camera di Commercio di Roma e la Regione Lazio non hanno svolto difese. Considerato che 1. Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1 e 36, comma 2, nn. 2 e 4, d.lgs. n. 546/1992, 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., 118 disp. att. cod. proc. civ. e 111, sesto comma, Cost., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per non essersi la CTR pronunciata sull’eccezione di omessa notificazione delle cartelle di pagamento, avendo esaminato solo quella sulle modalità di notificazione, per non aver rilevato che le notifiche ditutte le cartelle non avevano avuto esito positivo, non essendo state accompagnate dall’inoltro della raccomandata informativa, e che mancavano i riferimenti incrociati (tra numero di cartella e numero di raccomandata) e che i timbri postali erano illeggibili, per non aver accolto la sua eccezione secondo cui i crediti tributari di cui alle cartelle erano incorsi nelle prescrizioni e nelle decadenze normative e per aver reso, in ogni caso, una motivazione apparente.

2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma 1, n. 4), cod. proc. civ., per non aver la CTR considerato il disconoscimento da lui operato della conformità agli originali delle copie fotostatiche delle relate di notifica degli atti prodromici.

3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1 e 36, comma 2, nn. 2 e 4, d.lgs. n. 546/1992, 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., 118 disp. att. cod. proc. civ. e 111, sesto comma, Cost., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per non aver la CTR rilevato l’erroneità del calcolo della complessiva somma di cui si era preannunciata l’iscrizione ipotecaria.

4. Con nota dell’8 settembre 2023 il ricorrente, premesso di aver presentato la domanda di adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della riscossione, ai sensi dell’art. 1, commi da 231 a 252, legge n. 197/2022, e sottesi al provvedimento impugnato (comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 0977620140 0003074, emessa da Equitalia Sud S.p.A.), assumendo, come prescritto dalla legge, l’impegno a rinunciare ai giudizi pendenti aventi adoggetto i carichi ai quali si riferisce, ha formalizzato la detta rinuncia, chiedendo che venga dichiarata l’estinzione del processo, con spese compensate.

In accoglimento dell’istanza, pur non risultando le quietanze relative agli eventuali intervenuti pagamenti, va dichiarata l’estinzione del giudizio per intervenuta rinuncia al ricorso. Sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese dell’intero giudizio.Invero, in tema di definizione agevolata delle controversie, ove il contribuente rinunci al ricorso durante il procedimento di legittimità, non trova applicazione la regola generale di cui all'art. 391, secondo comma, c.p.c., poiché la condanna alle spese del medesimo contrasterebbe con la ratio della definizione agevolata, dissuadendolo ad aderire alla stessa, sicché, anche se l'ente impositore non accetta la rinuncia, deve essere disposta la compensazione delle spese (Cass., Sez. 6 - L, Ordinanza n. 28311 del 07/11/2018, in una fattispecie di definizione agevolata delle controversie ai sensi dell'art. 6, comma 2, del d.l. n. 193 del 2016, conv., con modif., nella l. n. 225 del 2016).

Nell'ipotesi di causa di inammissibilità sopravvenuta alla proposizione del ricorso per cassazione non sussistono i presupposti per imporre al ricorrente il pagamento del cd. "doppio contributo unificato" (cfr. Sez. 6 -5, Ordinanza n. 14782 del 07/06/2018, in una fattispecie di cui al d.l. n. 148 del 2017, conv., con modif., dalla l. n 172 del 2017; conf. Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 31732 del 07/12/2018, in una fattispecie intema di rinuncia al ricorso da parte del contribuente per adesione alla definizione agevolata di cui all'art. 6, comma 2, del d.l. n. 193 del 2016, conv., con modif., dalla l. n. 225 del 2016).Invero, l'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (Cass., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 23175 del 12/11/2015).

P.Q.M.

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