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Ordinanza — n. 33177/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses tax appeal due to waiver of litigation and orders cost compensation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33177/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the tax appeal inadmissible due to a subsequent lack of interest caused by the taxpayer's waiver of the litigation. Although the taxpayer claimed the waiver was effective, the court ruled that the formal notification requirements were not met, yet the lack of interest remained valid. Consequently, the court dismissed the appeal and ordered an integral compensation of litigation costs between the parties.

Regesto Legislator

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Art. 390, ultimo comma, cod. proc. civ.; Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002: A waiver of litigation submitted without proper notification to parties or their lawyers does not extinguish the proceedings but results in the subsequent lack of interest, rendering the appeal inadmissible and exempting the appellant from the double unified contribution.

Parole chiave

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inadmissibility lack of interest waiver of litigation notification requirements cost compensation tax appeal unified contribution società immobiliare

Disposizioni normative citate

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Art. 390, ultimo comma, cod. proc. civ.
Ai sensi dell'art. 390, ultimo comma, cod.
Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
«doppio contributo unificato» exart. 13, comma 1- quater, del d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. U, 18/02/2010, n. 3876
Cass. 07/06/2018, n. 14782
3876; Cass. 07/06/2018, n. 14782; Cass.
Cass. 31/01/2013, n. 2259
14782; Cass. 31/01/2013, n. 2259).
Cass. 07/12/2018, n. 31732
115 del 2002, in quanto il presupposto della rinuncia è sopravvenuto alla proposizione del ricorso (Cass. 07/12/2018, n. 31732).
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Testo completo

ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4652/2016R.G. proposto da: IMMOBILIARE LA GROTTA S.R.L., elettivamente domiciliata in Roma , Via Celimontana, 38, presso l’Avv . Paola Panariti che la rappresenta e difende, –ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Port oghesi, 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende, –controricorrente – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. TOSCANA, n. 1 308/2015 , depositata il 15/07/2015; IRES IRAP AVVISO ACCERTAMENTO Cons. est.

Rosanna Angarano 2 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16 novembre2023 dal consigliere Rosanna Angarano . Rilevato che: 1Immobiliare Grotta s.r.l. ricorre , nei confronti dell’Agenzia delle entrate, che resiste con controricorso, avverso la sentenza in epigrafe. Con detta ultima la C.t.r. ha rigettato l’appello proposto dalla contribuente avverso la sentenza della C.t.p. di Pisa che, a propria volta, aveva rigettato il ricorso avverso l’avviso di accertamento con il quale, per l’anno di imposta 2007, erano state recuperatemaggiori Ires ed Irap, stante la ricorrenza dei presupposti di non operatività cui all’art. 70 legge 23 dicembre1994, n. 724.

2. Con nota depositata il 15 novembre 2023 la contribuente ha allegato che le imposte di cui all’atto di accertamento impugnato erano state « oggetto di rottamazione » . Per l’effetto, assumendo che «l’adesione alla rottamazione comporta ex lege la rinuncia al contenzioso pendente, ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite. Considerato che:

1. Deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse,in ragione di quanto espresso dalla contribuente con la nota del 15 novembre 2023. Ai sensi dell'art. 390, ultimo comma, cod. proc. civ., l'atto di rinuncia al ricorso per cassazione deve essere notificato alle parti costituite o comunicato agli avvocati delle stesse, che vi appongono il visto; ne consegue che, in difetto di tali requisiti, l'atto di rinuncia non è idoneo a determinare l'estinzione del processo; ciononostante, poiché il medesimo è comunque indicativo del venir meno dell'interesse al ricorso, ne determina, in ogni caso, l'inammissibilità (Cass. Sez. U, 18/02/2010, n. 3876; Cass. 07/06/2018, n. 14782; Cass. 31/01/2013, n. 2259). Cons. est. Rosanna Angarano 3 2. Le alterne vicende processuali della controversia inducono a compensare integralmente trale parti le spese del giudizio.

3. Nell'ipotesi di causa di inammissibilità sopravvenuta alla proposizione del ricorso per cassazione non sussistono i presupposti per imporre al ricorrente il pagamento del cd. «doppio contributo unificato» exart. 13, comma 1- quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, in quanto il presupposto della rinuncia è sopravvenuto alla proposizione del ricorso (Cass. 07/12/2018, n. 31732).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse e compensa integralmente tra le parti le