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Ordinanza — n. 33168/2023 — snciv Generato dall'IA

Tax appeal dismissed as litigation extinguished by taxpayer's request for simplified dispute resolution and payment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33168/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the tax appeal extinguished because the taxpayer submitted a request for simplified dispute resolution and paid the outstanding amounts. The taxpayer argued that the litigation should end under the new law, while the tax agency requested a joint hearing with a related case. The court ruled that the procedural requirements for extinguishing the proceedings were met, terminating the case without further review.

Regesto Legislator

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Art. 1, comma 197 e 198 della legge n. 197 del 2022: Le controversie fiscali sono dichiarate estinte con ordinanza quando il contribuente richiede la definizione agevolata e provvede al pagamento dei debiti.

Parole chiave

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simplified dispute resolution tax litigation extinguishment simplified tax procedure taxpayer payment obligation Cassation order tax appeal dismissal procedural termination arretrati d'imposta

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 1, comma 197 della legge n. 197 del 2022
Llart. 1, comma 197, legge n.
Art. 1, comma 198 della legge n. 197 del 2022
Llart. 1, comma 197, legge n.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
«doppio contributo unificato» ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, in quanto il presupposto della rinuncia è sopravvenuto alla proposizione del ricorso (Cass.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. 07/12/2018, n. 31732
115 del 2002, in quanto il presupposto della rinuncia è sopravvenuto alla proposizione del ricorso (Cass. 07/12/2018, n. 31732).
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Testo completo

ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2231/2022R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Port oghesi, 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende, –ricorrente – Contro COOP UMBRIA CASA SOC. COOP.,elettivamente domiciliato in Roma , Via Cristoforo Colombo, 440, presso lo studio dell’Avv. Riccardo Riedi e rappresentata e difesa dall’Avv. Flavio Camilli, –controricorrente – IRES IRAP AVVISO ACCERTAMENTO Cons. est. Rosanna Angarano 2 avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. U M BR I A , n. 1 98 /20 21 , depositata il 23/06/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16 novembre2023 dal consigliere Rosanna Angarano . Rilevato che:

1. l ’Agenzia delle entrate ricorre nei confronti della Coop Umbria Casa,che resiste con controricorso, avverso la sentenza in epigrafe con la quale la C.t.r., ha accolto l’appello della contribuente avverso la sentenza della C.t.p. di Perugia che, invece, aveva rigettato il ricorso avverso l’avviso di accertamento con il quale l’Ufficioaveva formulato rilievi in materia di Ires ed Irap, per l’anno 2013, rettificando le basi imponibili e chiedendo il pagamento di maggiori imposte ed interessi.

2. Con istanza depositata il 7 ottobre 2023 la controricorrente ha chiesto di dichiarare estinto il giudizio ai sensi della legge 29 dicembre 2022 n. 197 avendo presentato domanda di definizione della lite pendente ed avendo provveduto al pagamento di quanto dovuto.

3. Con memoria depositata il 31 ottobre 2023 l’Agenzia delle entrate ha chiesto rinviarsi il giudizio per trattazione congiunta con il giudizio n. 18347 del 2023, per l’anno di imposta, 2014, pure pendente innanzi a questa Corte. Considerato che:

1. Llart. 1, comma 197, legge n. 197 del 2022 prevede che «le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 ottobre 2023 ed entro la stessa data il contribuente ha l'onere di depositare, presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata». Cons. est. Rosanna Angarano 3 Il successivo comma 198, prevede che «Nelle controversie pendenti in ogni stato e grado, in casodi deposito ai sensi del comma 197, secondo periodo, il processo è dichiarato estinto con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se e' stata fissata la data della decisione».

2. La contribuente ha documentato, con riferimento al presente giudizio di aver presentato domanda di definizione agevolata e di aver provveduto al pagamento di quanto dovuto.

3. Le spese rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate ex art. 1, comma 198, cit.

4. Nell'ipotesi di causa di inammissibilità sopravvenuta alla proposizione del ricorso per cassazione non sussistono i presupposti per imporre al ricorrente il pagamento del cd. «doppio contributo unificato» ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, in quanto il presupposto della rinuncia è sopravvenuto alla proposizione del ricorso (Cass. 07/12/2018, n. 31732).

P.Q.M.

Dichiara estinto