Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 33156/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows tax agency appeal, ruling legitimate reliance excludes tax debt but not penalties.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33156/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation allowed the tax agency's appeal against a regional tax commission decision that had exempted a shipowner from fuel taxes. The shipowner argued that legitimate reliance on a revoked authorization should exempt them from all charges, including the principal tax. The court rejected this, holding that while legitimate reliance excludes penalties and interest, it does not eliminate the objective tax debt when the administrative act was later annulled.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 10, comma 2, della l. 27 luglio 2000, n. 212; The principle of legitimate reliance excludes sanctions and interest but does not exempt the taxpayer from the payment of the tax itself when the underlying administrative authorization is subsequently annulled.

Parole chiave

Generato dall'IA
legitimate reliance principle tax exemption scope administrative annulment tax debt obligation penalty exclusion rule imposta sulle imbarcazioni esenzioni all'importazione e all'esportazione imposta sul tonnellaggio

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 10, comma 2, della l. 27 luglio 2000, n. 212
Con l’unico motivo di ricorso si deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art. 10, comma 2, della l. 27 luglio 2000, n. 212, in relazione all’art.
Art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
212, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR erroneamente ritenuto che la disposizione menzionata consentisse l’esenzione anche dal pagamento dell’imposta, oltre che da sanzioni ed interessi.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 5934 del 25/03/2015
Cass. n. 10195 del 18/05/2016
5934 del 25/03/2015; nel senso della esclusione delle sole sanzioni e degli accessori si vedano, ex multis, Cass. n. 10195 del 18/05/2016;
Cass. 4 Cons. est. G.M. Nonno n. 370 del 09/01/2019
Cass. n. 18618 del 11/07/2019
370 del 09/01/2019; Cass. n. 18618 del 11/07/2019 ; Cass.
Cass. n. 20819 del 30/09/2020
18618 del 11/07/2019 ; Cass. n. 20819 del 30/09/2020; Cass.
Cass. n. 16691 del 24/05/2022
20819 del 30/09/2020; Cass. n. 16691 del 24/05/2022).
Cass. n. 1021 del 20/01/2016
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16245/2019R.G. proposto da Agenzia delle dogane e dei monopoli, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – contro Compagnie Tunisienne de Navigation -COTUNAV, in persona del proprio agente per l’Italia Compagnia Italiana di Navigazione s.p.a., elettivamente domiciliata a Roma, via Postumia n. 1, presso lo studio dell’avv. Raffaele De Stefano, rappresentata e difesa dagli avv.ti Carlo Morace e Karim Dahmouni giusta procura speciale in calce al controricorso;

–contrricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria n. 286/02/19, depositata il 5 marzo 2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’8 marzo 2023dal Consigliere Giacomo Maria Nonno. Oggetto: Tributi -Legittimo affidamento-Presupposti.Cons. est. G.M. Nonno FATTI DI CAUSA 1. Con sentenza n. 286/02/18 del 05 / 03 /201 9 la Commissione tributaria regionale della Liguria (di seguito CTR) accoglieva l’appello proposto da Compagnie Tunisienne de Navigation (di seguito COTUNAV) nei confronti della sentenza n. 241 5 / 10 / 1 5 della Commissione tributaria provinciale di Genova(di seguito CTP), la quale aveva rigettato il ricorso proposto dalla società contribuente avverso l’avviso di pagamento per le accise sul gasolio relativa ad un rifornimento di carburante effettuato sulla nave TANIT erroneamente ritenuto esente. 1.1.

Come si evince dalla sentenza impugnata, l’avviso di pagamento aveva fatto seguito all’annullamento in autotutela del provvedimento di autorizzazione al rifornimento in esenzione da accise concesso dall’autorità doganale di Genova e ritenuto erroneo in ragione della non appartenenza dell’imbarcazione rifornita ad una società registrata nella UE. 1.2. La CTR accoglieva l’appello proposto di COTUNAV , evidenziando che il principio di tutela dell’affidamento doveva essere interpretato in maniera estensiva laddove, come nel caso di specie, l’affidamento era stato ingenerato da uno specifico provvedimento di autorizzazione da parte dell’Ufficio a ciò preposto, con conseguente non debenza non solo delle sanzioni e degli interessi, ma anche dell’imposta.

2. Avverso la sentenza della CTR l’Agenzia delle dogane e dei monopoli (di seguito ADM) proponeva ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo.

3. COTUNAV resisteva con controricorso e depositava memoria ex art. 380 bis.1 cod. proc. civ. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Vanno disattese le eccezioni pregiudiziali di inammissibilità del ricorso proposte dalla controricorrente. In particolare:

a) il ricorso di Cons. est. G.M. Nonno ADM è pienamente autosufficiente in relazione alla questione sollevata, indicando specificamente la disposizione violata dalla CTR;

b) per come subito si dirà, la sentenza della CTR non si pone affatto nel solco dei precedenti di questa Corte dettati in tema di legittimo affidamento del contribuente.

2. Con l’unico motivo di ricorso si deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art. 10, comma 2, della l. 27 luglio 2000, n. 212, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR erroneamente ritenuto che la disposizione menzionata consentisse l’esenzione anche dal pagamento dell’imposta, oltre che da sanzioni ed interessi. 2.1. Il motivo è fondato. 2.2. Ai sensi dell’art. 10 della l. n. 212 del 2000, «1. I rapporti tra contribuentee amministrazione finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.2.

Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione finanziaria,ancorché successivamente modificate dall'amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguitodi fatti direttamen te conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'amministrazione stessa». 2.3. Il principio del legittimo affidamento, declinato dalle superiori disposizioni, è stato interpretato dalla giurisprudenza di questa Corte nel senso che lo stesso comporta «l'esclusione degli aspetti sanzionatori, risarcitori ed accessori conseguenti all'inadempimento colpevole dell'obbligazione tributaria, ma non incide sulla debenza del tributo, che prescinde del tutto dalle intenzioni manifestate dalle parti del rapporto fiscale, dipendendo esclusivamente dall'obiettiva realizzazione dei presupposti impositivi » (Cass. n. 5934 del 25/03/2015; nel senso della esclusione delle sole sanzioni e degli accessori si vedano, ex multis, Cass. n. 10195 del 18/05/2016;

Cass.4 Cons. est. G.M. Nonno n. 370 del 09/01/2019; Cass. n. 18618 del 11/07/2019 ; Cass. n. 20819 del 30/09/2020; Cass. n. 16691 del 24/05/2022). 2.4. La CTR non ha fatto buon governo dell’applicazione del superiore principio di diritto, propugnando un’interpretazione estensiva dell’art. 10, comma 2, della l. n. 212 del 2000 che non risulta avvalorata nemmeno dal richiamato precedente di Cass. n. 1021 del 20/01/2016: una simile tutela è stata, infatti, riconosciuta da questa Corte solo quanto l’Amministrazione finanziaria abbia esaurito del tutto il proprio potere impositivo e non già, come nella specie, quando il mancato pagamento delle accise sia conseguenza di un’autorizzazione prima concessa e poi negata. 2.4.1.

In tale ipotesi, infatti, l’atto autorizzatorio può dirsi manifestamente illegittimo e di tale contrarietà al diritto positivo la società contribuente avrebbe dovuto avvedersi.

3. In conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata e rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Ligu