Cassation Court dismisses appeal against tax agency's declaration of case extinction due to procedural time limits.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the appeal filed by Unipolsai against the tax agency's declaration of case extinction. The lower court ruled that the litigation ended automatically because the case was listed in the official register for extinguishing proceedings under the 2023 decree. The court upheld this decision, confirming that the procedural mechanism for automatic extinction was correctly applied without requiring further judicial intervention.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 40, comma 3, d.l. n. 13/2023; Art. 1, commi 186-200, l. n. 197/2022: The court declares that when a case is listed in the official register for extinguishing proceedings, the litigation terminates automatically, and the opposing party's appeal against this extinction is inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.20786/2022 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresenta e difensa dall’Avvocatura Generale Dello Stato. contro UNIPOLSAI SARVIZI CONSORTILI SCRL IN LIQUIDAZIONE, rappresenta e difesa dell’Avv.PIZZONIA GIUSEPPE unitamente agli avvocati PUDDU LAURA, ZOPPINI GIANCARLO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.LOMBARDIAn.357/22/2022 depositata il 09/02/2022,pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si èestinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 23/11/2023 Il Presidente