Italian tax court declares tax litigation extinguished due to automatic listing in the tax court registry.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared the tax litigation extinguished following the automatic inclusion of the case in the registry list for tax court proceedings. The tax authority argued that this listing, pursuant to specific legislative provisions, signifies the regular conclusion of the dispute and the absence of any formal objection. The court upheld this procedural outcome, ruling that the statutory mechanism for automatic extinction applies when the case is listed without pending objections.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 40, comma 3, d.l. n. 13/2023; Art. 1, commi 186-200, l. n. 197/2022: The automatic inclusion of a tax dispute in the registry list for tax court proceedings constitutes a definitive conclusion of the litigation, thereby extinguishing the process unless parties explicitly request a hearing.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.15911/2022 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro SOCIETA' CALEVO NESTORE E FIGLIO SRLora SAGC SRL , rappresentata e difesa dall’avvocato CIPOLLINI CLAUDIO unitamente all'avvocato IANNELLO ALESSIO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. Liguria n. 994/ 02/ 2021 depositata il 17/12/2021, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predettoelenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESS