Italian Court declares tax litigation extinguished due to automatic termination upon listing in the 2023 decree.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the tax litigation extinguished following the listing of the case in the 2023 decree aimed at accelerating tax dispute resolutions. The plaintiff, Salvatore Lucio Tomasella, challenged the decision made by the State Attorney General representing the Revenue Agency. The court ruled that the procedural listing automatically terminated the proceedings under the specific statutory provisions, leaving no room for further substantive review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 186-200, Legge n. 197/2022; Art. 391, comma 3, Codice di Procedura Civile: The automatic listing of a tax case in the special decree for accelerated resolution constitutes a definitive procedural extinction of the lawsuit, barring further appeals unless parties explicitly request a hearing.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.18930/2022 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro TOMASELLA SALVATORE LUCIO, rappresentato e difeso dall’Avvocato LAURA AUSILIA DI BENEDETTO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. SICILIA SEZ.DIST. CALTANISSETTAn.863/07/2022depositata il 02/02/2022, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 22/11/2023 Il President