Court dismisses appeal against tax decree declaring tax litigation extinguished due to procedural time limits.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the appeal filed by Antonio Covone against a tax agency decree. The lower court declared the tax litigation extinguished because the agency had listed the case in a specific register, fulfilling statutory requirements for case closure under the 2023 tax reform law. The court upheld this procedural outcome, ruling that the listing constituted a regular definition of the dispute, thereby terminating the legal proceedings and shifting costs to the party who advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 186, 198, 200 della legge n. 197 del 2022; The listing of a tax dispute in the prescribed register constitutes a regular definition of the controversy, automatically extinguishing the proceedings and precluding further litigation on the merits.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.17453/2022 R.G. proposto da : COVONE ANTONIO, rappresentato e difeso dagli avvocati AMATUCCI ANDREA e AMATUCCI FABRIZIO contro AGENZIA DELLE ENTRATE -DIREZIONE PROVINCIALE II DI NAPOLI, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. CAMPANIA n.1563/ 14/ 2022 depositata il 08/02/2022, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PR