Court dismisses tax agency appeal declaring tax litigation extinguished by automatic deadline compliance.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the State Attorney's appeal against a lower court ruling that declared the tax litigation extinguished. The lower court found that the defendant company met the statutory deadlines for declaring the extinction of the proceedings under the 2023 emergency decree. Consequently, the court held that the procedural requirements for extinction were satisfied, rendering the tax agency's challenge to the finality of the case inadmissible.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 198 e 200 della legge n. 197 del 2022; Art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023: The automatic extinction of tax proceedings due to strict adherence to statutory time limits constitutes a definitive procedural conclusion that cannot be challenged by the tax authority.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.30420/2022 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro SEDES SAPIENTIAE SRL, rappresentata e difesadall’avvocato CRAMAROSSA FABIO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. PIEMONTE n.631/ 03/ 2022 depositata il 24/05/2022, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PRO