Italian Court dismisses religious order's revocation appeal regarding tax exemption for commercial property use.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared inadmissible a revocation appeal filed by the Congregation of the Sisters of the Catholic Apostolate against a previous ruling. The religious order argued that the lower court erred in fact by assuming a commercial lease existed when the properties were actually used for private care, vacation homes, and schools. The court rejected this claim because the commercial lease was a contested factual point explicitly addressed and ruled upon by the lower tribunal, making the alleged error of fact inapplicable under civil procedure law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 395 n. 4 c.p.c.; Art. 1, comma 192, l. n. 197 del 2022: A revocation appeal based on an error of fact is inadmissible if the disputed fact was already the subject of a contested point in the original proceedings.
Parole chiave
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unciato la seguente ORDINANZA sulricorso 2 2948 / 20 21 propost i da: Congregazione delle Suore dell'Apostolato Cattolico (C.F.: 0138411811584),in persona del legale rappresentante pro tempore Suor Giulia Capretti, con sede in Roma, alla Via di Porta M aggio re n. 34, elettivamente domiciliata in Roma,alla Via Cola di Rienzo n. 212, presso lo studio dell'Avv. Leonardo Brasca (C.F.: BRSLRD 7 3 L16F5 37 Z ) , che la rappresenta e difendein vir tù d i procura spec i ale in calce al ricorso ( pec : ; fax: 06/32541798); -ricorrente - contro Roma Capitale (già Comune di Roma -c.f. 02438750586), in persona della Sindaca pro-tempore, rappresentata e difesa dall’avv.
Antonio Ciavarella (c.f.: CVRNTN67B18H501G – pec: antonio.ciavarella04@pec.comune.roma.it – fax: 0667104564) in virtù di Avvisi accertamento ICI – Sanzioni – Revocazione – Istanza sospensione ex l. n.2 procura speciale in calce al presente atto ed elettivamente domiciliata presso di questi negli Uffici dell’Avvocatura Capitolina siti in Roma, Via del Tempio di Giove, n. 21; -controricorrente – - avverso l ’ordina nza n. 2235 / 20 21 emessa d a l la C assazione in data 02/02/2016e non notif icata ; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Dott.
Andrea Penta. Rilevato che 1. La Congregazione delle Suore dell’Apostolato Cattolico proponeva ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma avverso tre avvisi di accertamento per ICI relativa agli anni 2007, 2008 e 2009 in relazione a fabbricati con diversa destinazione (casa di cura privata, casa per ferie e scuola privata), invocando il riconoscimento dell’esenzione di cui all’art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 504/1992.
2. La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso, affermando che, nonostante non sussistessero i presupposti per l’invocata esenzione, si potesse escludere l’applicazione delle sanzioni amministrative in ragione dell’oggettiva incertezza sull’interpretazione della norma agevolativa.
3. Sull’appello di Roma Capitale, la Commissione Tributaria Regionale Lazio rigettava il gravame.
4. Avverso la sentenza della CTR proponeva ricorso per cassazione Roma Capitale sulla base di un unico articolato motivo e la S.C., con ordinanza n. 2235 del 2.2.2021, lo accoglieva, rigettando nel merito il ricorso originario della contribuente, evidenziando che la concessione in locazione degli immobili a terzi (peraltro, con la destinazione ad uso non abitativo) costituiva una modalità di utilizzo intrinsecamente commerciale, per la quale non si poteva delineare incertezza sulla inesistenza di una diretta connessione con le finalità religiose dell’ente ecclesiastico.
5. Avverso la detta ordinanza ha proposto ricorso per revocazione la Congregazione delle Suore dell’Apostolato Cattolico sulla base di un unico motivo. Roma Capitale non ha svolto difese. Considerato che 1. Con l’unico motivo la ricorrente deduce la “Illegittimità dell’impugnata sentenza – violazione degli artt. 391 bis e 395 n. 4 c.p.c. – accoglimento del ricorso sull’erroneo convincimento che gli immobili oggetto di contenzioso fossero utilizzati dall’ente ecclesiastico per scopi diversi dalle finalità istituzionali mediante la concessione in locazione a terzi”.
2. Con nota del 27 ottobre 2023 la ricorrente ha rappresentato di aver provveduto, a seguito dell’iscrizione a ruolo delle somme portate nella cartella di pagamento n. 09720220016581447000, a richiedere la definizione agevolata dei carichi in essa contenuti, che è stata accordata (come da comunicazione delle somme dovute). Ha altresì esposto che il versamento della prima rata sarebbe scaduto il 31 ottobre 2023. In tale ottica, ha chiesto che, nelle more del perfezionamento della definizione agevolata, disporsi la sospensione del procedimento e, all’esito, l’estinzione del giudizio per la cessazione della materia del contendere. 2.1.
L’istanza non merita accoglimento. Invero, in tema di definizione agevolata delle liti fiscali, l'art. 1, comma 192, della l. n. 197 del 2022, nel consentire la definizione delle controversie per le quali, alla data di presentazione della domanda, il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva, ha riguardo alle sole controversie definite da decisione ancora impugnabile con i mezzi ordinari, ma non anche a quelle in cui l'unico rimedio esperibile sia la revocazione, per le quali va pertanto disattesa la richiesta di sospensione del giudizio (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 5373 del 21/02/2023).
3. L’unico motivo è inammissibile. L'errore di fatto, previsto dall'art. 395 n. 4 cod. proc. civ., idoneo a determinare la revocabilità delle sentenze (comprese - a seguito delle decisioni della Corte costituzionale n. 17 del 1986 e n. 36 del 1991, nonché dell'entrata in vigore dell'art. 391 bis cod. proc. civ., nel testo dettato dall'art. 67 della legge 26 novembre 1990 n. 353 - quelle della Corte di cassazione) consiste in un errore di percezione o in una mera svista materiale che abbia indotto il giudice a supporre l'esistenza o l'inesistenza di un fatto decisivo che risulti invece incontestabilmente escluso o accertato alla stregua degli atti e dei documenti di causa, sempreché il fatto stesso non abbia costituito oggetto di un punto controverso su cui il giudice si sia pronunciato (principio affermato per la prima volta da Cass. civ., Sez.
L, Sentenza n. 10794 del 03/12/1996 e ribadito di recente da Cass. civ., Sez. 3, Sentenza n. 10040 del 29/03/2022). Orbene, nella fattispecie in esame, la ricorrente sostiene che l’ordinanza n. 2235 del 2.2.2021 di questa Corte si sarebbe basata sull’esistenza di un fatto (la concessione in locazione degli immobili a terzi, peraltro con la destinazione ad uso non abitativo) positivamente escluso nella realtà del processo, dalla quale emergeva, invece, che gli immobili in oggetto erano destinati a casa di cura privata (immobile di Via Flaminia), a casa per ferie (immobile di Via di Porta Maggiore) e scuola privata (in particolare, asilo nido privato; immobile ubicato in Lungomare Toscanelli).
Tuttavia, la circostanza della concessione in godimento a titolo oneroso a terzi degli immobili ha costituito oggetto di un punto controverso sul quale la CTR si è pronunciata, a tal punto da aver fondato su tale esclusivo aspetto il disconoscimento (già operato dalla CTP) dell’esenzione di cui all’art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 504/1992 per difetto del requisito oggettivo.
4. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso non merita accoglimento. Le spesedel presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio, che si liquidano in € 8.000,00per compensi ed € 200,00 per spese, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, Iva e Cap; ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello st