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Decreto — n. 33059/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court declares tax litigation extinguished due to automatic dismissal under new procedural law.

Numero d'incarto Decreto — n. 33059/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the tax litigation extinguished following a decree by the Regional Court of Catania. The plaintiff, Antonino Maria Virgillito, challenged an administrative act by the Italian Revenue Agency regarding the reduction of time limits for declaring the extinction of tax lawsuits. The court ruled that the insertion of the case into the official list of extinguished proceedings automatically terminated the legal process without a formal denial of the claim.

Regesto Legislator

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Art. 1, commi 198-200, Legge n. 197/2022; Art. 40, comma 3, D.L. n. 13/2023: The automatic inclusion of a tax dispute in the statutory list of extinguished proceedings results in the immediate termination of the legal process, rendering further procedural steps unnecessary.

Parole chiave

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tax litigation extinction automatic dismissal Revenue Agency decree procedural time limits administrative tax law arretrati d'imposta sospensione della riscossione fiscale contenzioso tributario

Disposizioni normative citate

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Art. 1, commi 198-200, Legge n. 197/2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n.
Art. 40, comma 3, D.L. n. 13/2023
CATANIAn.4808/15/2022depositata il 23/05/2022, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l.
Art. 391, comma 3, cod. proc. civ.
1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.20042/2022 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro VIRGILLITO ANTONINO MARIA, rappresentato e difeso dall’AvvocatoDONATI FRANCESCO ANGELO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. SICILIA SEZ.DIST. CATANIAn.4808/15/2022depositata il 23/05/2022, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 23/11/2023 Il Presidente