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Decreto — n. 33058/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian court declares tax litigation extinguished due to procedural listing under new 2023 law.

Numero d'incarto Decreto — n. 33058/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione declared the tax litigation extinguished following a procedural listing by the Revenue Agency. The lower court found that the inclusion of the case in the statutory list documented the regular conclusion of the dispute under the new law, with no formal objection filed. Consequently, the court ruled the process terminated, leaving any advanced costs to the party who had prepaid them.

Regesto Legislator

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Art. 1, commi 198-200 della legge n. 197 del 2022; Art. 40, comma 3 del d.l. n. 13 del 2023: The inclusion of a case in the statutory list for extinguishing proceedings automatically terminates the litigation, barring further action unless parties request a hearing.

Parole chiave

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procedural extinction tax litigation statutory list Revenue Agency automatic termination costs allocation legislative reform procedura giudiziaria tributaria

Disposizioni normative citate

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Art. 1, commi 198-200 della legge n. 197 del 2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n.
Art. 40, comma 3 del d.l. n. 13 del 2023
PIEMONTE n.216/04/2022 depositata il 11/02/2022, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.21583/2022 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro GROB BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT MBH, rappresentata e difesa dall’Avvocato LUCA ASVISIO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. PIEMONTE n.216/04/2022 depositata il 11/02/2022, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 23/11/2023 Il Presid