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Decreto — n. 33051/2023 — snciv Generato dall'IA

Civil procedure dismissed: tax authority wins on extinction of lawsuit due to administrative listing.

Numero d'incarto Decreto — n. 33051/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the civil procedure extinguished following a request by the Tax Agency against a taxpayer. The lower court ruled that the case was definitively resolved because the dispute was listed in the administrative register for the extinction of litigation proceedings under specific legislative provisions. Consequently, the court upheld the decision that the process ended without a substantive judgment on the merits, leaving costs to the party who advanced them.

Regesto Legislator

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Art. 1, commi 186-200, Legge 197/2022; Art. 391, comma 3, Codice di Procedura Civile: The listing of a case in the administrative register for the extinction of litigation proceedings constitutes a definitive resolution of the dispute, thereby extinguishing the civil process and precluding further litigation on the merits.

Parole chiave

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extinction of litigation administrative listing tax authority civil procedure definitive resolution sospensione della riscossione fiscale procedura giudiziaria tributaria tempestività tributaria

Disposizioni normative citate

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Art. 1, commi 186-200, Legge 197/2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n.
Art. 391, comma 3, Codice di Procedura Civile
1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.16929/2022 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE E DEL TERRITORIO, rappresentata e difesa dall’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro SCA CE BIT, rappresentata e difesa dall’AvvocatoDI CARLO ENZO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. SICILIA n.11524/ 15/ 2021 depositata il 29/12/2021, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 23/11/2023 Il Preside