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Decreto — n. 33021/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian Court declares tax litigation extinguished due to automatic termination under new procedural law.

Numero d'incarto Decreto — n. 33021/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the tax litigation extinguished following the automatic termination of proceedings mandated by the new procedural law. The lower court found that the insertion of the case into a specific list documented the regular conclusion of the dispute, thereby satisfying the statutory conditions for extinction. Consequently, the appeal was dismissed as the substantive controversy had already been resolved in the forms prescribed by the new legislation.

Regesto Legislator

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Art. 1, commi 186-200 della legge n. 197 del 2022; Art. 391 c.p.c.: The insertion of a case into the list for the extinction of proceedings automatically terminates the litigation, barring further action unless parties specifically request a hearing.

Parole chiave

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procedural extinction tax litigation termination automatic dismissal new procedural law list of extinguished cases principio di celerità tempestività tributaria abbandono del procedimento

Disposizioni normative citate

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Art. 1, commi 186-200 della legge n. 197 del 2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n.
Art. 391 cod. proc. civ.
1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.19699/2022 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro PETRELLA CINZIA, rappresentato e difeso dall'avvocato LETO FRANCESCO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.SICILIA SEZ.DIST. MESSINAn.509/02/2022 depositata il 21/01/2022, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 23/11/2023 Il Presidente