Cassation court dismisses appeal regarding tax litigation extinction due to procedural filing errors.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione dismissed the appeal filed by Petri Corse SRL against the extinction of a tax dispute. The lower court declared the case extinguished because the tax authority's list of concluded proceedings lacked the specific denial required by the 2022 law. The court ruled that the procedural defect prevented the automatic extinction from taking effect, allowing the parties to request a hearing.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 186-200, Legge 197/2022; Art. 391, comma 3, Codice di Procedura Civile: The extinction of a tax litigation due to the transmission of a conclusive list is conditional upon the strict compliance of the list's content; a missing denial of the claim prevents automatic extinction and allows the parties to request a hearing.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.6419/2019 R.G. proposto da : PETRI CORSE SRL, rappresentatae difesa dall'avvocato SIMONI ROBERTO contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesadall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. TOSCANA n.1412/ 03/ 2018 depositata il 17/07/2018 , pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCE