Court declares civil procedure extinguished due to tax authority's formal listing of case closure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared the civil procedure extinguished after the tax authority formally listed the case's closure in the required registry. The plaintiff argued against this procedural termination, but the court found the administrative act sufficient to end the litigation under specific tax law provisions. Consequently, the appeal was dismissed because the statutory conditions for extinction were met without requiring further judicial intervention.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 186-200 della legge n. 197/2022; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The procedure is extinguished when the tax authority formally lists the case's closure, terminating the litigation unless parties request a hearing.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.10259/2022 R.G. proposto da ENTE MORALE CONSERVATORIO EDUCATIVO S.M. DELLE GRAZIE, rappresentato e difeso dall’avvocato ELEFANTE TULLIO unitamente all'avvocato DI LEVA ANTONIO MARIA contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. Campanian. 7275/ 18/ 2021 depositata il 12/10/2021, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROC