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Decreto — n. 32971/2023 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 32971/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 32971/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.19300/2021 R.G. proposto da : CALVEDIL 2000 SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA XX SETTEMBRE, 98/E, presso lo studio dell’avvocato PALMA GIOVANNI (PLMGNN78T27F799Z) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro GE.SE.T. ITALIA SPA PER RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE ADER GESET ITALIA SPA OTTOGAS SRL, elettivamente domiciliato in SALERNO VIA GIACINTO VICINANZA, presso lo studio dell’avvocato VOCCIA DE FELICE MARIA (VCCMRA66M64G813U) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato FINIZIO ROBERTA (FNZRRT75R67F839M) -controricorrente avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 32971/2023 — snciv · Corte di Cassazione: NAPOLI n.513/2021 depositata il 14/01/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; considerata che la novità della questione e lo jus superveniens suggeriscono la declaratoria di compensazione delle spese.

Parole chiave

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contenzioso tributario lite in materia di tariffa procedura di tassazione fiscale assistenza amministrativa fiscale internazionale assoggettamento all'IVA assoggettamento del contribuente

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
NAPOLI n.513/2021 depositata il 14/01/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; considerata che la novità della questione e lo jus superveniens suggeriscono la declaratoria di compensazione delle spese.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.19300/2021 R.G. proposto da : CALVEDIL 2000 SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA XX SETTEMBRE, 98/E, presso lo studio dell’avvocato PALMA GIOVANNI (PLMGNN78T27F799Z) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro GE.SE.T. ITALIA SPA PER RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE ADER GESET ITALIA SPA OTTOGAS SRL, elettivamente domiciliato in SALERNO VIA GIACINTO VICINANZA, presso lo studio dell’avvocato VOCCIA DE FELICE MARIA (VCCMRA66M64G813U) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato FINIZIO ROBERTA (FNZRRT75R67F839M) -controricorrente avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

NAPOLI n.513/2021 depositata il 14/01/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; considerata che la novità della questione e lo jus superveniens suggeriscono la declaratoria di compensazione delle spese.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione; compensa le spese del presente giudizio. Così deciso in Roma,il 22/1