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Decreto — n. 32966/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding tax procedure extinction due to lack of substantive legal grounds.

Numero d'incarto Decreto — n. 32966/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court dismissed the appeal filed by Orru' Valter against a lower court ruling that declared the tax litigation extinguished. The lower court found the case closed based on the transmission of a list of extinguished judgments under specific legislative provisions, noting no formal objection was raised. The supreme court rejected the appeal because the appellant failed to demonstrate any substantive legal error in the application of the extinction rules.

Regesto Legislator

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Art. 1, commi 186-200, Legge n. 197/2022; Art. 391, comma 3, Codice di Procedura Civile: The extinction of a tax proceeding due to the transmission of a list of extinguished judgments is valid and binding unless the parties successfully challenge the procedural regularity of the transmission.

Parole chiave

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tax litigation extinction procedural closure list of extinguished judgments Cassation appeal dismissal fiscal procedure rules contenzioso tributario arretrati d'imposta priorità del credito fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 1, commi 186-200, Legge n. 197/2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n.
Art. 391, comma 3, Codice di Procedura Civile
1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.5995/2019 R.G. proposto da : ORRU' VALTER, rappresentato e difeso dall’Avvocato CASTELLANI FILIPPO unitamente all'avvocato PEDRAZZINI VIVIANA LUCIANA contro AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE CENTRALE DI ROMA rappresentata e difesa dall’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LIGURIA n.1062/ 02/ 2018 depositata il 25/07/2018 pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 31/10/2023 Il Presidente