Civil appeal dismissed; tax court declared case extinguished by automatic listing under new procedural law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the appeal against a lower court's decision declaring the civil litigation extinguished. The lower court ruled that the automatic inclusion of the case in a specific administrative list, mandated by the new tax procedural law, constituted a regular conclusion of the dispute. Consequently, the court held that the parties could no longer request a hearing, and the costs remained with the party who had advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 186-200, L. 197/2022; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The automatic inclusion of a case in the statutory list for extinguishing proceedings constitutes a definitive conclusion of the dispute, precluding the parties from requesting a hearing to revive the action.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 2053/2019 R.G. proposto da: CRISPINI PAOLO, rappresentato e difeso dall’Avv. SCARAFILE PIETRO, contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, avverso SENTENZA di COMM. TRIB. REG. LIGURIA n. 727/03/2018 depositata il 08/06/2018, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL P