Italian tax court declares tax litigation extinguished due to administrative listing of case closure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared the tax litigation extinguished following the Agenzia delle Entrate's listing of the case's closure. The tax authority argued that the administrative act documenting the case's resolution under specific legislative provisions rendered further judicial proceedings unnecessary. The court upheld this procedural outcome, ruling that the process terminated automatically upon the administrative confirmation of the case's extinction.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 198, 186, 200 della legge n. 197 del 2022; Art. 40, comma 3 del d.l. n. 13 del 2023: The listing of a tax case in the administrative register of extinction automatically terminates the judicial process, barring further litigation unless parties specifically request a hearing.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.12972/2022 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro ATZORI ANDREA, rappresentata e difesa dall’avvocato GIULIANI FRANCESCO, unitamente all'avvocato ALTIERI ROBERTO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. SARDEGNA n.714 /05 /2021 depositata il 16/11/2021, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROC