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Decreto — n. 32943/2023 — snciv Generato dall'IA

Civil procedure: Court declares lawsuit extinguished due to automatic termination under new tax law provisions.

Numero d'incarto Decreto — n. 32943/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the lawsuit between the Revenue Agency and a football club extinguished. The lower court ruled that the case terminated automatically because the Revenue Agency listed the dispute in a specific register required by the new tax law. Consequently, the court upheld this procedural outcome, noting that the parties retain the right to request a hearing if necessary.

Regesto Legislator

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Art. 1, commi 198-200 della legge n. 197 del 2022; The listing of a dispute in the designated register by the tax authority automatically extinguishes the civil proceedings without the need for a formal declaration of extinction.

Parole chiave

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automatic extinction tax dispute register civil procedure termination Revenue Agency football club liability associazione diritto dello sport tassa di bollo sulle cedole

Disposizioni normative citate

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Art. 1, commi 198-200 della legge n. 197 del 2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n.
Art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023
1480/04/2018 depositata il 19/07/2018, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l.
Art. 391, terzo comma, cod. proc. civ.
1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 35202/2019 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, contro ASD UNIONE CALCISTICA DILETTANTISTICA CUOIOPELLI, rappresentata e difesa dall’Avv. CARLONI SIMONA, avverso SENTENZA di COMM. TRIB. REG. TOSCANA n. 1480/04/2018 depositata il 19/07/2018, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PRO