Court declares civil procedure extinguished due to automatic termination of litigation under new tax law provisions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared the civil procedure extinguished following a decree issued by the Tax Agency against a consortium. The lower court ruled that the litigation terminated automatically under specific articles of the 2022 tax law, noting the absence of any formal objection to the extinction. Consequently, the Supreme Court upheld this procedural outcome, confirming that the process ended without a substantive judgment on the merits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 198-200 della legge n. 197 del 2022; The civil procedure is automatically extinguished upon the transmission of the list of cases for the declaration of extinction of judgments, unless parties request a hearing to continue the proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.34319/2019 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro CONSORZIO IMPRESIT, rappresentato e difeso dall’avvocato PROCIDA MICHELE avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. Puglia SEZ.DIST. F oggia n. 2697/26/2018 depositata il 05/09/2018, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROC