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Decreto — n. 32928/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding tax judgment extinction due to procedural listing under new law.

Numero d'incarto Decreto — n. 32928/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court dismissed the appeal filed by a taxpayer against the extinction of a tax litigation judgment. The lower court ruled that the case was extinguished because the tax authority listed the case in a specific register mandated by the 2023 decree, which signifies regular conclusion without a formal denial. The court upheld this procedural outcome, confirming that the statutory listing automatically terminates the proceedings and shifts costs to the party who advanced them.

Regesto Legislator

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Art. 1, commi 186-200, Legge 197/2022; Art. 391, comma 3, Codice di Procedura Civile: The listing of a tax case in the statutory register for extinction of proceedings pursuant to the 2023 decree automatically terminates the litigation, barring further appeals unless specific conditions for scheduling a hearing are met.

Parole chiave

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tax litigation extinction procedural listing register decree 2023 tax reform judgment termination costs allocation rule Cassation dismissal administrative tax procedure contenzioso tributario

Disposizioni normative citate

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Art. 1, commi 186-200, Legge 197/2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n.
Art. 391, comma 3, Codice di Procedura Civile
1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.6423/2019 R.G. proposto da : DI CARLANTONIO MARINO,rappresentato e difeso dall’avvocato PUGLIELLI GAETANO contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. Abruzzo SEZ.DIST. PESCARAn.742/06/2018 depositata il 09/07/2018 ,pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROC