Cassation court dismisses appeal against tax authority's declaration of case extinction due to procedural time limits.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court dismissed the appeal filed by three companies against the tax agency's declaration that their legal proceedings had extinguished. The lower court ruled the case ended because the tax authority transmitted the case list within the strict deadlines mandated by the 2023 decree, thereby preventing the parties from requesting a hearing. The court upheld this procedural outcome, confirming that the statutory time limits for declaring extinction were strictly observed and no further action was warranted.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 186-200, L. 197/2022; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The court established that the automatic extinction of a lawsuit due to the transmission of the case list within statutory deadlines is binding and cannot be overturned by appeal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.14767/2022 R.G. proposto da : AZIENDA VENEZIANA DELLA MOBILITÀ SPA, VE.L.A. SPA, rappresentata e difesa dall’AvvocatoLUCISANO CLAUDIO unitamente all'Avvocato VULCANO MARIA SONIA contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. VENETO n.1550/00/2021 depositata il 15/12/2021, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PR