Civil procedure dismissed: tax court process extinguished by automatic declaration of tax debt extinction under new law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the civil procedure extinguished following the tax authority's submission of a declaration regarding the extinction of the tax debt. The lower court ruled that the process terminated automatically under the new legislative framework governing tax debt declarations, leaving no room for further litigation on the merits. Consequently, the appeal was dismissed as the underlying legal dispute had already concluded by operation of law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 186-200, Legge n. 197/2022; Art. 391, comma 3, Codice di Procedura Civile: The civil procedure regarding tax debt extinction is automatically extinguished upon the tax authority's declaration of extinction, barring further litigation unless parties specifically request a hearing.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.4217/2022 R.G. proposto da : AZZOLINA FELICE, rappresentato e difeso dall'avvocato FURCI ALESSANDRO contro AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE CATANIA, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. SICILIA SEZ.DIST. CATANIAn.5997/2021 depositata il 22/06/2021, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO